Agricoltura e pesca

Agricoltura e pesca

DateFormat

25 luglio 2005
1) Lavori del Consiglio Ue

AGRICOLTURA E PESCA

 

 

1) Lavori del Consiglio Ue

 

a) Finanziamento della PAC

Il Consiglio ha raggiunto, il 30 maggio, a maggioranza qualificata un accordo politico su un testo di compromesso concernente la proposta di regolamento relativo al finanziamento della PAC. La delegazione italiana ha dichiarato che intende esprimere voto contrario. Il regolamento mira a istituire un quadro giuridico unico per il finanziamento della politica agricola comune, mediante due fondi: il FEASR (per lo sviluppo rurale che forma attualmente oggetto di una discussione nell'ambito di una proposta di regolamento separata) e il FEAGA. Il periodo previsto per le rettifiche finanziarie nel quadro della liquidazione dei conti per le spese FEASR è stato fissato a 24 mesi. Tale disposizione consentirà alla Commissione di prendere in considerazione i 24 mesi precedenti per rifiutare di cofinanziare un tipo di spese da essa giudicate non conformi. La Commissione e gli Stati membri prenderanno a carico su un piano di parità i fondi FEASR che dovrebbero essere recuperati in seguito all'accertamento di irregolarità o negligenze. Per gli importi superiori a 1 milione di EUR l'assunzione della responsabilità finanziaria sarà analizzata caso per caso. Per quanto riguarda la competenza di intervenire in caso di spese fuori bilancio, il regolamento adottato stabilisce che, se il massimale finanziario annuale previsto rischia di essere superato, la Commissione può e deve adottare le misure appropriate di cui dispone per adeguare le spese. Qualora tali misure risultassero insufficienti, la Commissione dovrebbe proporre al Consiglio azioni supplementari quanto più rapidamente possibile. Ciascuno dei due Fondi conserverà anche le proprie caratteristiche specifiche: in particolare, il FEAGA dispone di stanziamenti non dissociati mentre il FEASR utilizza stanziamenti dissociati ai quali si applica la regola n+2, seguita da un disimpegno automatico. Anche il ritmo di pagamento è diverso per i due Fondi (rispettivamente mensile e trimestrale), come pure il trattamento degli importi recuperati in seguito ad irregolarità. In effetti, per il FEASR tali importi possono essere riutilizzati dagli Stati membri nell'ambito dello stesso programma di sviluppo rurale. Il regolamento in esame include anche le regole specifiche della disciplina di bilancio che tengono conto della riforma della PAC prevista dal regolamento (CE) n. 1782/2003. Si tratta di regole relative, in particolare, alla fissazione degli importi disponibili ogni anno per le spese del FEAGA, di previsioni relative al rispetto dei termini di pagamento imposti agli Stati membri, di regole in materia di riduzioni e sospensioni eventuali dei pagamenti mensili o trimestrali.

 

2) Lavori della Commissione europea

 

a) Politica comune della pesca (PCP): infrazioni

Il 30 maggio, la Commissione europea ha pubblicato la sua quarta comunicazione annuale relativa alle infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca (PCP). Essa rivela che il numero accertato di tali infrazioni è salito da 6 756 nel 2002 a 9 502 nel 2003. Queste cifre, ricavate dalle relazioni degli Stati membri, dimostrano che, nonostante i progressi compiuti verso un maggiore coinvolgimento dei soggetti interessati nel processo di gestione della pesca e i provvedimenti adottati per garantire un'applicazione più rigorosa della normativa, molto resta ancora da fare per dissuadere i potenziali trasgressori. D'altra parte, le cifre evidenziano anche le persistenti carenze quanto alla qualità e uniformità dei dati raccolti e comunicati dagli Stati membri, che rendono particolarmente difficili un raffronto e una valutazione attendibili. La Commissione intende pertanto consultare gli Stati membri sulle possibilità di migliorare la raccolta dei dati relativi alla rilevazione e al perseguimento delle 19 infrazioni gravi alle norme della PCP individuate nel marzo 1999, nonché la trasmissione di tali dati alla Commissione. Lo scopo della misura era di accrescere la trasparenza e quindi la fiducia dei pescatori nell'applicazione equa ed uniforme della normativa nell'insieme dell'UE, in modo da incoraggiarne il rispetto. Ancora una volta, la comunicazione mette in luce sostanziali differenze nel livello medio delle sanzioni irrogate, che vanno da 282 euro in Finlandia a 77 922 euro nel Regno Unito. Viene peraltro constatato un aumento dell'importo medio delle multe da 1 757 a 4 664 euro nel 2003, benché l'entità delle sanzioni pecuniarie sia ancora troppo bassa per avere un sufficiente effetto dissuasivo. Nel 2002, infatti, le ammende rappresentavano appena 4/1000 del valore degli sbarchi dello stesso anno.

 

3) Lavori della Corte di Giustizia Ue

 

a) Denominazione "TOCAI" (Causa C-347/03)

Il «Tocai friulano» o «Tocai italico» è una varietà di vite tradizionalmente coltivata nella regione Friuli-Venezia Giulia e utilizzata nell'elaborazione di vini bianchi commercializzati, in particolare, con indicazioni geografiche come «Collio» o «Collio Goriziano». Nel 1993, la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria hanno concluso un accordo sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini. Per tutelare l'indicazione geografica ungherese «Tokaj», l'accordo ha vietato l'utilizzo del termine «Tocai» per la designazione dei vini italiani sopra citati alla fine di un periodo transitorio con scadenza 31 marzo 2007. Nel 2002, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l'annullamento della normativa nazionale di attuazione del divieto previsto dall'accordo. In tale contesto il giudice italiano ha adito la Corte di giustizia Ue in via pregiudiziale.

 

La Corte

La Corte ha innanzitutto rilevato che, all'epoca in cui è stato concluso l'accordo CE-Ungheria sui vini, le denominazioni «Tocai friulano» e «Tocai italico» non costituivano un'indicazione geografica ai sensi dell'accordo CE-Ungheria sui vini, bensì il nome di una varietà di vite riconosciuta in Italia. Infatti, contrariamente alla denominazione ungherese «Tokaj» che figurava nell'allegato del detto accordo, in cui sono citate le indicazioni geografiche relative ai vini originari della Repubblica d'Ungheria, le menzioni «Tocai friulano» e «Tocai italico» non figuravano nella parte di tale allegato, in cui sono elencate le indicazioni geografiche relative ai vini originari della Comunità. La Corte ha affermato che il divieto contestato è conforme alla disciplina delle denominazioni omonime prevista dall'accordo poiché quest'ultimo presuppone la presenza di due indicazioni geografiche. La Corte ha poi sottolineato che nel caso di omonimia tra un'indicazione geografica di un paese terzo e una denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari, le disposizioni in materia di omonimia contenute nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (l'accordo ADPIC) non esigono che il nome di un vitigno utilizzato per la designazione di vini comunitari possa continuare ad essere utilizzato in futuro. Infine, secondo la Corte il divieto, dal momento che non esclude ogni ragionevole modalità di commercializzazione dei vini italiani interessati, non costituisce una privazione della proprietà ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Pertanto, il mancato indennizzo dei viticoltori friulani espropriati non costituisce di per sé una circostanza che attesta l'incompatibilità tra il divieto e il diritto di proprietà. Inoltre, anche supponendo che tale divieto costituisca una misura di regolamentazione dell'uso di beni ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, l'ingerenza che esso comporta può essere giustificata. A questo proposito, la Corte ha constatato che il divieto ha l'obiettivo di conciliare la necessità di fornire al consumatore finale un'informazione esatta e precisa sui prodotti con quella di proteggere i produttori sul loro territorio contro le distorsioni della concorrenza. Il divieto, quindi, persegue uno scopo legittimo di interesse generale. La Corte ha affermato che il divieto è altresì proporzionato a tale scopo perché è stato previsto, in particolare, un periodo transitorio di tredici anni e sono disponibili espressioni alternative per sostituire le denominazioni «Tocai friulano» e «Tocai italico». Conseguentemente, la Corte ha respinto le obiezioni sollevate in ordine alla validità del divieto, risultante dall'accordo CE-Ungheria, di utilizzare in Italia la denominazione «Tocai» dopo il 31 marzo 2007.

Banner grande colonna destra interna

Aggregatore Risorse

ScriptAnalytics

Cerca