AL VIA LA STAGIONE DEI SALDI INVERNALI

AL VIA LA STAGIONE DEI SALDI INVERNALI

Napoli ha dato il via il 2 gennaio al periodo degli sconti, seguita il 5 da Milano mentre Roma ha iniziato il 14. Oltre 4 miliardi il valore dei saldi invernali, che incidono per oltre il 14% sul fatturato. Ogni famiglia spende intorno ai 370 euro.

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30 dicembre 2005
Al via la stagione dei saldi invernali

Al via la stagione dei saldi invernali

 

Come per lo scorso anno, Napoli è la prima città a partire con i saldi invernali: sotto il Vesuvio l'ora dei saldi scatta il 2 gennaio. Tra le grandi città seguono a ruota il 5 gennaio Milano, e dal 7 Torino, Firenze, Bologna, Genova e Venezia insieme ad altri capoluoghi secondo i calendari fissati dalle Regioni o dai Comuni. A Roma e a Palermo i saldi scattano il 14 gennaio, mentre le ultime città a partire sono Catanzaro e Campobasso, il 15, e Bolzano, il 21 gennaio.

Oltre 4 miliardi di euro il valore dei saldi invernali, che incidono per oltre il 14% sul fatturato del settore e che vedono ogni famiglia spendere intorno ai 370 euro: questa l'analisi del Centro Studi Confcommercio sui dati relativi ai saldi invernali dell'ultimo triennio, dati che evidenziano una tendenza delle famiglie a concentrare sempre di più nel periodo dei saldi l'acquisto di abbigliamento e accessori.

"Per i saldi 2006 le aspettative degli operatori del settore – ha dichiara Renato Borghi, presidente della Federazione Moda Italia, l'associazione nazionale di categoria aderente a Confcommercio – sono di moderato ottimismo: le vendite natalizie non sono state effervescenti ma hanno manifestato qualche timido segnale di ripresa; la stagione autunno-inverno nel suo complesso però non è stata brillante e così sulla base delle rimanenze attualmente disponibili  si può ipotizzare che gli sconti possano anche superare il 30%".

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo Confcommercio ricorda alcuni principi di base:

1.    Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n.24/2002). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

2.   Prova dei capi: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante.

3.   Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione.

4.    Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.

5.            Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. 

Oltre a tali principi, Confcommercio segnala che ulteriori vantaggi o facilitazioni ai consumatori possono essere offerti dai commercianti aderenti alle iniziative promosse sull'intero territorio nazionale da Federazione Moda Italia, quali  "Saldi Chiari" nell'intera Lombardia. 

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