BOZZA CALDEROLI, ECCO LE NOVITÀ

BOZZA CALDEROLI, ECCO LE NOVITÀ

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4 settembre 2008
Bozza Calderoli, ecco le novità

Bozza Calderoli, ecco le novità

 

Ventidue articoli, sette ‘capi’. E’ il nuovo testo del federalismo fiscale firmato dal ministro Roberto Calderoli, che lo ha illustrato ai rappresentanti degli enti locali. Previsione di nuovi tributi (tra cui una tassa sulla circolazione dell’auto e un’accisa sui carburanti a favore delle province), Comuni fiscalmente autonomi sugli immobili, via libera alla tassa di scopo e a sette città metropolitane, nuove norme per Roma capitale. Ecco, nel dettaglio, le novità del testo che approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri.

Comuni fiscalmente autonomi sugli immobili e tassa di scopo

Nell’articolo 10 del testo viene riconosciuta "una adeguata autonomia impositiva" ai Comuni e alle Città metropolitane circa l’imposizione fiscale immobiliare, "compresa quella sui trasferimenti della proprietà e di altri diritti reali". Via libera anche a "un tributo proprio comunale che, valorizzando l’autonomia tributaria, attribuisca all’Ente la facoltà della sua istituzione in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero a finanziare oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana".

Alle province tassa su circolazione e accisa sui carburanti

E’ quanto prevede l’articolo 10 del testo: "Razionalizzazione dell’imposizione fiscale relativa agli autoveicoli e alle accise sulla benzina e sul gasolio, anche al fine di riconoscere una adeguata autonomia impositiva alle province". Previste anche "forme premiali per favorire l’associazionismo comunale e fusioni tra Comuni". Inoltre, "le Regioni, nell’ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possono istituire nuovi tributi comunali e provinciali e delle città metropolitane", mentre "gli Enti locali, entro i limiti fissati dalle stesse leggi, dispongono del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi, nonché di introdurre agevolazioni". Infine, "dispongono di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini".

Alle Regioni il Fondo perequativo per gli enti locali

Saranno le Regioni a gestire il fondo perequativo per Comuni e province.

Lo stabilisce l’articolo 11 della bozza: nel bilancio delle Regioni saranno istituite due fondi "uno a favore dei Comuni, l’altro a favore delle Province". La ripartizione avviene in base a "un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale" e "indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale". L’entità dei fondi verrà "periodicamente aggiornata".

Via libera a sette Città metropolitane

Saranno sette le città metropolitane in Italia. Il ddl Calderoli assicura il finanziamento ai Comuni capoluogo con più di 350 mila abitanti, "in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni". Oltre a Roma, confermate Milano, Firenze, Bologna, Torino, Napoli e Genova. Resterebbere fuori dalla distribuzione dei finanziamenti, al momento, Venezia e Bari.

Roma Capitale

L’articolo 13 si occupa delle risorse assegnate a Roma capitale, tenendo conto "delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall’esercizio delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica".

A Roma, "sono altresì assicurate specifiche quote di tributi erariali, previa determinazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica". Saranno poi i decreti legislativi a stabilire "principi generali per l’attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio", commisurato "alle funzioni e competenze ad essa attribuite" e alla "attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità".

Fiscalità di sviluppo per le nuove imprese

 L’articolo 14 del testo Calderoli prevede "l’individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona".

Premi e sanzioni

 L’articolo 15 prevede "l’introduzione a favore degli enti più virtuosi e meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema, rispettivamente premiante e sanzionatorio, che porti per i primi anche ad eventuali modificazioni della aliquota di un tributo erariale; per i secondi, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l’attivazione nella misura massima dell’autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi".

Commissione paritetica e conferenza permanente

 La bozza prevede anche l’istituzione di una Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale della quale fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali. La Commissione "è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva per il riordino dell’ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative". La Commissione "acquisisce ed elabora gli elementi conoscitivi che propone al Governo per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi e dei relativi provvedimenti attuativi" e "adotta, nella sua prima seduta, da convocarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori". Viene sciolta alla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato in base alla presente legge. Prevista anche la creazione di una Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica "come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali, ne disciplinano il funzionamento e la composizione". La Conferenza "concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto e alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, promuove l’attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione; vigila sull’applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento". Inoltre, "propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l’applicazione" e verifica "il funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni".

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