Federdistribuzione e Aires: "Non reponsabili dei difetti della normativa"

Federdistribuzione e Aires: "Non reponsabili dei difetti della normativa"

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18 gennaio 2010
I rivenditori “non possono essere ritenuti responsabili per le complicazioni di una normativa difficile da interpretare e anco

I rivenditori “non possono essere ritenuti responsabili per le complicazioni di una normativa difficile da interpretare e ancora di più da applicare”. Così Federdistribuzione ed Aires (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati) esprimono la loro preoccupazione e perplessità sull’istruttoria avviata dall’Antitrust. “Fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2006, Aires ha chiesto alle autorità competenti la revisione di una normativa di legge di difficile interpretazione e applicazione che spesso trae in inganno anche le autorità chiamate ad applicarla e che va contro gli interessi del consumatore” si legge in una nota delle due associazioni. “E’ in corso una normale verifica dell'Antitrust e attendiamo dunque con fiducia che vengano meglio chiarite posizioni e responsabilità. E’ evidente che le notizie riportate sono imprecise e non rispecchiano la normativa vigente. Si parla infatti di garanzia convenzionale a pagamento quando questa viene prestata gratuitamente (dal produttore, non dal retailer) probabilmente facendo confusione con l'estensione di garanzia che viene effettivamente proposta (mai imposta) a pagamento da parte del retailer che copre i costi di riparazione da 24 mesi in poi; si parla anche di mancato riconoscimento del diritto di recesso in relazione alle catene di distribuzione, il che avrebbe poco senso visto che il diritto di recesso si applica normalmente alle vendite per corrispondenza ma non a quelle che avvengono in negozio”. “E’ altrettanto evidente - continua la nota - che viene fatta confusione anche sull'applicabilità della garanzia legale, che, come più volte denunciato, è in realtà spesso penalizzante per il consumatore. Non è affatto vero che questa garanzia consenta al consumatore di restituire il prodotto al rivenditore entro 24 mesi dall'acquisto per difetti di fabbricazione con il diritto di vederselo sostituire con uno nuovo e funzionante”. “Secondo la legge il consumatore ha questo diritto solo nei primi sei mesi dall'acquisto, e in ogni caso non ha diritto alla sostituzione a vista: c'e' comunque una fase istruttoria che richiede alcuni adempimenti e un certo tempo, che dipende anche dalla natura del guasto e dalla tipologia e disponibilità del bene. Per i diciotto mesi successivi il diritto di sostituzione e' subordinato alla prova che il consumatore deve fornire che il malfunzionamento o il non funzionamento dell'apparecchio sia intervenuto non per colpa sua (inversione dell'onere della prova). Una condizione generalmente molto difficile da ottenere, in assenza della quale la garanzia legale non è applicabile”. Anche Federdistribuzione e Aires ricordano, come Mediamarket, che “il personale di vendita è generalmente a disposizione del cliente per fornire eventuali informazioni anche sulla garanzia ma nelle catene di distribuzione il contatto con il personale e' generalmente ridotto al minimo. Inoltre molti prodotti offerti nei punti vendita associati contengono (sulla confezione o all'interno di essa) le condizioni di garanzia con cui vengono venduti dando al consumatore le informazioni necessarie”.

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