FIPE: "MERCATI DISTINTI PER L'OFFERTA"

FIPE: "MERCATI DISTINTI PER L'OFFERTA"

DateFormat

31 luglio 2009
“La legge comunitaria sta ridando al pubblico esercizio la specializzazione che gli è propria”

“La legge comunitaria sta ridando al pubblico esercizio la specializzazione che gli è propria”. È il commento della Fipe in relazione al divieto di vendita degli alcolici in vigore per i camion bar itineranti e distributori automatici su tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni a Statuto speciale.

“Se le scelte amministrative ispirate al progressivo liberismo di mercato propongono offerte parallele per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche – continua la federazione dei pubblici esercizi – è bene che questi mercati siano fortemente distinti l’uno dall’altro. La legge comunitaria ribadisce un concetto già presente nel nostro ordinamento giuridico da circa ottant’anni: la somministrazione di alcolici può avvenire solo da parte di chi possiede specifici requisiti professionali e morali e specifiche responsabilità tale che in caso di infrazione possa essere punito con multe esemplari. Adesso sta alle forze dell’ordine preposte controllare il rispetto delle competenze. Se vogliamo tutelare i cittadini è bene che ognuno svolga al meglio la propria professione senza sconfinamenti di campo”. Fipe ricorda che non esiste nessun nuovo divieto per chi opera dietro licenza anche temporanea in sagre, fiere, mercati e via dicendo.

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

 

SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI DI QUALUNQUE GRADAZIONE È

PUBBLICI ESERCIZI (BAR, RISTORANTI, LOCALI SERALI E SIMILI)

Consentita, così come è consentita la vendita con autorizzazione

ALBERGHI ED ALTRE ATTIVITA’ RICETTIVE, MENSE, AGRITURISMI, CIRCOLI PRIVATI

Consentita, così come è consentita la vendita con dichiarazione di inizio attività  (D.i.a.)

 

FIERE, FESTE, MERCATI, SAGRE, RIUNIONI DI PARTITO, MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PRO LOCO E OGNI RIUNIONE STRAORDINARIA DI PERSONE SVOLTE SU AREA PUBBLICA

Consentita, così come è consentita la vendita con dichiarazione di inizio attività  (D.i.a.)

 

ESERCIZI SITI IN LOCALI POSTI SU AREA PUBBLICA IN CONCESSIONE (CHIOSCHI, AREE MERCATALI, STABILIMENTI BALNEARI, ECC)

 

Consentita, così come è consentita la vendita con dichiarazione di inizio attività  (D.i.a.) anche stagionale

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Vietata. Anche la vendita è vietata

CAMION BAR ITINERANTI

Vietata. Anche la vendita è vietata

ALTRE ATTIVITA’ COSIDDETTE DI SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA (DECRETO BERSANI)

Vietata la sola somministrazione

ATTIVITA’ SVOLTA SU AREE PRIVATE (FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI)

 

Fuori dal campo di applicazione della disposizione specifica, ma la vendita e la somministrazione devono comunque essere autorizzate

PER TUTTE LE ATTIVITA’ SOPRA DESCRITTE

 

SE VIENE EFFETTUATA CONTEMPORANEAMENTE ATTIVITA’ DI SPETTACOLO O TRATTENIMENTO DOPO LE ORE 02.00 E’ VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE DI ALCOOLICI DI QUALSIASI GRADAZIONE ( ART. 6 L.160/2007 )

Banner grande colonna destra interna

Aggregatore Risorse

ScriptAnalytics

Cerca