IL TESTO DEL PROTOCOLLO

IL TESTO DEL PROTOCOLLO

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28 giugno 2007
CONVENZIONE TRA L’ALTO COMMISSARIO PER

 

 

AltoCommissario

per la lotta alla contraffazione

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ALTO COMMISSARIO PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E LA CONFCOMMERCIO

 

L’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione (di seguito denominato Alto Commissario), con sede in Roma, via Sallustiana, n.53, in persona del Cons. Giovanni Kessler, domiciliato per la carica presso la stessa sede,

e

 

La Confcommercio, con sede in Roma, Piazza G. G. Belli, n. 2, in persona del Presidente Avv. Carlo Sangalli, domiciliato per la carica presso la stessa sede,

 

 

VISTO l’art. 1 quater del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge n. 80 del 14 maggio 2005, che istituisce l’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:

a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

b)   monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione;

 

VISTA la continua espansione del fenomeno, la Confcommercio ravvisa la necessità di potenziare il livello di protezione secondo linee di indirizzo basate su una più stretta collaborazione tra istituzioni pubbliche ed operatori, sull’implementazione della legislazione, sullo sviluppo della cooperazione internazionale, sul rafforzamento delle operazioni di controllo che vadano a colpire il livello organizzato dei traffici illeciti;

 

VISTO l’articolo 4 bis del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con legge 11 marzo 2006, n. 81, con il quale vengono assegnati all’Alto Commissario i compiti di:

a) assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, nonché di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli;

b)  assistenza alle imprese;

 

CONSIDERATO che la Confcommercio ritiene che occorra elaborare un piano di azione mirato a fronteggiare la contraffazione nella maniera più efficace, attraverso il monitoraggio, la prevenzione e la repressione del fenomeno;

 

CONSIDERATO che l’Alto Commissario esercita le proprie funzioni coinvolgendo tutte le Associazioni delle categorie colpite dalla contraffazione, anche attraverso l’istituzione di un Tavolo permanente di lavoro;

 

RAVVISATA l’opportunità di dare contenuto e stabilità alla collaborazione tra l’Alto Commissario e la Confcommercio;


 

 

 

CONCORDANO

 

 

Articolo 1

1. La Confcommercio fornisce regolarmente all’Alto Commissario i dati e le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno della contraffazione, nonché delle attività di prevenzione e repressione dello stesso. La Confcommercio può segnalare all’Alto Commissario situazioni e casi specifici, ove ritenga utile l’intervento dell’Alto Commissario.

2. Per rispondere a tali obiettivi, la Confcommercio potrà prevedere l’istituzione di un numero verde, gestito dalla stessa, per fornire informazioni di base ed orientamenti in merito alle problematiche ed agli strumenti amministrativi e/o normativi applicabili, nonché l’attivazione di una postazione dedicata alla raccolta delle segnalazioni pervenute dalle associazioni territoriali o dalle imprese da inoltrare all’Alto Commissario.

3. L’Alto Commissario utilizza i dati e le informazioni ricevute dalla Confcommercio per l’adempimento dei suoi compiti istituzionali. Ove lo ritenga opportuno, trasmette le segnalazioni ricevute alle Forze di Polizia ed all’Agenzia delle Dogane per gli eventuali sviluppi operativi.

4. L’Alto Commissario può richiedere alla Confcommercio particolari approfondimenti utili al monitoraggio del mercato della contraffazione su determinate aree territoriali o di specifici aspetti del fenomeno.

 

 

Articolo 2

1. L’Alto Commissario realizza il pieno coinvolgimento di tutte le Associazioni delle categorie colpite dal fenomeno della contraffazione attraverso l’istituzione di un Tavolo Permanente degli imprenditori, dei lavoratori e dei consumatori, allo scopo di creare ogni possibile sinergia.

2. La Confcommercio si impegna a partecipare alle periodiche riunioni del predetto Tavolo, quale strumento idoneo per la condivisione di strategie ed indirizzi comuni e per lo studio di un quadro normativo coerente ed efficace.

 

 

Articolo 3

1. La Confcommercio collabora con l’Alto Commissario nell’attività di informazione e di sensibilizzazione dei propri associati e dell’opinione pubblica sulle conseguenze negative della contraffazione e sui migliori strumenti di prevenzione e contrasto.

2. Per queste finalità la Confcommercio potrà avvalersi del patrocinio dell’Alto Commissario da apporre sulle locandine da esporre negli esercizi commerciali associati o su materiale divulgativo indirizzato ai consumatori o ai propri soci, che evidenzi la violazione di legge connessa alla vendita ed all’acquisto di prodotti contraffatti.

 

 

Articolo 4

1. Per la realizzazione di specifici progetti, anche comunitari, per il contrasto alla contraffazione, le Parti individueranno le idonee forme di collaborazione anche finanziaria.

 


 

Articolo 5

1. La presente convenzione ha durata biennale e si intende rinnovata tacitamente, salvo formale disdetta da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

2. La convenzione può essere integrata o modificata in ogni momento, con l’accordo tra le parti.

 

 

 

Sottoscritto in Roma, il  27 giugno 2007

 

 

 

 

 

 

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