Picchi di lavoro stagionale, accordo a Cosenza

Picchi di lavoro stagionale, accordo a Cosenza

L’intesa è stata firmata da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. Algieri: “passo avanti fondamentale per il nostro territorio, modello da seguire anche in altri ambiti”.

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22 maggio 2024

Anche per il 2024/2025 lavoratori e imprese del terziario della provincia di Cosenza potranno usufruire dell'accordo provinciale per la gestione dei picchi di lavoro stagionale, siglato da Confcommercio Cosenza, Filcams-Cgil Cosenza e Sibaritide-Pollino, Fisascat-Cisl Cosenza e Uiltucs Uil Cosenza.

"L'intesa che richiama i dettati dell'articolo 75 del CCNL Terziario-Distribuzione e Servizi, il contratto più applicato a livello nazionale per il comparto commercio, è frutto di una proficua collaborazione tra le parti e mira a regolamentare l'utilizzo dei contratti a tempo determinato stipulati per la gestione dei picchi di lavoro stagionale (saldi, vacanze estive, festività natalizie, eccetera) nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle esigenze delle imprese. L'accordo ha validità fino al 30 aprile 2025 e prevede deroghe ad alcuni aspetti della disciplina ordinaria del contratto per gestire i maggiori flussi di lavoro, dalla durata del contratto a tempo determinato, al numero complessivo dei contratti a termine rispetto ai contratti a tempo indeterminato, agli intervalli temporali previsti per le riassunzioni cosiddette stop&go, alle causali delle proroghe e dei rinnovi", è scritto in comunicato di Confcommercio Cosenza.

"Questo accordo - afferma Klaus Algieri, presidente di Confcommercio Cosenza rappresenta un passo avanti fondamentale per il nostro territorio. Con la firma di questo documento, abbiamo dato concretezza all'impegno condiviso di tutelare i diritti dei lavoratori e sostenere la crescita delle imprese del settore terziario. La collaborazione tra le parti sociali è stata fondamentale per raggiungere questo risultato, e confidiamo che questo accordo possa rappresentare un modello da seguire anche in altri ambiti".

I contratti stipulati in applicazione dell'accordo:

  • possono essere rinnovati o prorogati con lo stesso lavoratore anche in assenza delle causali introdotte col cosiddetto Decreto Dignità;
  • sono esenti dal limite della durata di 24 mesi complessivi previsto per i normali contratti a tempo determinato, senza obbligo di trasformazione in caso di superamento del limite;
  • non sono computati nella soglia di utilizzo individuata dalla contrattazione collettiva e dalla legge, offrendo al datore di lavoro la possibilità di stipulare questi contratti senza particolari oneri di verifica;
  • possono essere rinnovati senza dover rispettare il periodo di interruzione di 10 o 20 giorni individuato dalla legge a seconda del fatto che il contratto scaduto abbia avuto una durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi.

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