Legge puglia

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29 ottobre 2004

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 23-12-2003
REGIONE PUGLIA

"Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 152
del 29 dicembre 2003

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

    

  

ARTICOLO 1

1. Fermo restando il termine ultimo previsto dall'articolo 32,

comma 32, del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269,

convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la

presentazione della domanda relativa alla definizione degli

illeciti edilizi nella Regione Puglia, i soggetti aventi titolo che

intendano avvalersi del beneficio di legge devono presentare al

Comune, competente per territorio, una formale dichiarazione

di interesse alla sanatoria entro e non oltre il 31 gennaio 2004,

con l'indicazione delle relative particelle catastali e ogni altro

dato utile per evincere la localizzazione e l'estensione degli

immobili da sanare, nonché l'analitica descrizione delle opere

realizzate, con allegata idonea documentazione fotografica,

asseverata da un tecnico iscritto in un Albo professionale, ai

sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e

successive modifiche e integrazioni (ora articolo 47 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445).

 

2. La tempestiva presentazione, a pena di decadenza nel

termine di cui al comma 1, della suddetta dichiarazione di

interesse, con la relativa documentazione fotografica

asseverata in ordine alla localizzazione, consistenza e stato

delle opere, costituisce condizione di procedibilità della

definizione degli illeciti edilizi, che resta comunque subordinata

al rispetto degli ulteriori adempimenti prescritti dalla legge.

 

  

 

   

  

ARTICOLO 2

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32, comma 26, del

d.lgs. 269/2003, per i numeri da 1 a 3 dell'allegato 1 e purchè

gli abusi abbiano i requisiti previsti dall'articolo 31, comma 2,

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella Regione Puglia sono

suscettibili di sanatoria le tipologie di illecito di cui ai n. 4, 5 e 6

dell'allegato 1 al d.lgs. 269/2003 solo se relative a immobili

ricadenti in aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32

della l. 47/1985.

 

2. Le condizioni e le modalità di sanatoria di tali abusi sono le

medesime di quelle previste per le altre tipologie di illecito.

 

3. In tutti i casi di sanatoria il Comune subordina l'accoglimento

della domanda alla materiale effettuazione di lavori relativi al

prospetto e all'estetica del fabbricato richiesti dalla continuità e

uniformità costruttiva nel contesto ambientale. In tal caso, il

provvedimento che definisce la domanda fissa il termine entro

il quale i lavori vanno indirizzati e conclusi, decorso il quale il

Comune ne verifica la rispondenza alle prescrizioni e accoglie

la domanda di sanatoria.

  

 

   

  

ARTICOLO 3

1. La misura dell'oblazione determinata nella tabella C allegata

al d.lgs. 269/2003, è incrementata del 10 per cento per

contrastare l'abusivismo edilizio e per riqualificare le aree

compromesse dagli abusi, nonché per l'attuazione di quanto

previsto dall'articolo 24 della l. 47/1985.

 

2. Il relativo importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione

e come condizione dell'emanazione del provvedimento di

sanatoria, contestualmente alla presentazione della domanda

di definizione degli illeciti edilizi, con versamento su apposito

conto corrente istituito dal Comune e utilizzato con vincolo di

destinazione per la progettazione e realizzazione di programmi

di recupero urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di sanatoria la somma verrà

restituita.

  

 

 

 

 

Formula Finale: 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 dicembre 2003
RAFFAELE FITTO  

 

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