Legge puglia
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LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 23-12-2003 "Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269". Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA |
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
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ARTICOLO 1 1. Fermo restando il termine ultimo previsto dall'articolo 32, comma 32, del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la presentazione della domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi nella Regione Puglia, i soggetti aventi titolo che intendano avvalersi del beneficio di legge devono presentare al Comune, competente per territorio, una formale dichiarazione di interesse alla sanatoria entro e non oltre il 31 gennaio 2004, con l'indicazione delle relative particelle catastali e ogni altro dato utile per evincere la localizzazione e l'estensione degli immobili da sanare, nonché l'analitica descrizione delle opere realizzate, con allegata idonea documentazione fotografica, asseverata da un tecnico iscritto in un Albo professionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modifiche e integrazioni (ora articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445).
2. La tempestiva presentazione, a pena di decadenza nel termine di cui al comma 1, della suddetta dichiarazione di interesse, con la relativa documentazione fotografica asseverata in ordine alla localizzazione, consistenza e stato delle opere, costituisce condizione di procedibilità della definizione degli illeciti edilizi, che resta comunque subordinata al rispetto degli ulteriori adempimenti prescritti dalla legge.
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ARTICOLO 2 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32, comma 26, del d.lgs. 269/2003, per i numeri da 1 a 3 dell'allegato 1 e purchè gli abusi abbiano i requisiti previsti dall'articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella Regione Puglia sono suscettibili di sanatoria le tipologie di illecito di cui ai n. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.lgs. 269/2003 solo se relative a immobili ricadenti in aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della l. 47/1985.
2. Le condizioni e le modalità di sanatoria di tali abusi sono le medesime di quelle previste per le altre tipologie di illecito.
3. In tutti i casi di sanatoria il Comune subordina l'accoglimento della domanda alla materiale effettuazione di lavori relativi al prospetto e all'estetica del fabbricato richiesti dalla continuità e uniformità costruttiva nel contesto ambientale. In tal caso, il provvedimento che definisce la domanda fissa il termine entro il quale i lavori vanno indirizzati e conclusi, decorso il quale il Comune ne verifica la rispondenza alle prescrizioni e accoglie la domanda di sanatoria.
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ARTICOLO 3 1. La misura dell'oblazione determinata nella tabella C allegata al d.lgs. 269/2003, è incrementata del 10 per cento per contrastare l'abusivismo edilizio e per riqualificare le aree compromesse dagli abusi, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della l. 47/1985.
2. Il relativo importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione e come condizione dell'emanazione del provvedimento di sanatoria, contestualmente alla presentazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi, con versamento su apposito conto corrente istituito dal Comune e utilizzato con vincolo di destinazione per la progettazione e realizzazione di programmi di recupero urbanistico, ambientale e paesaggistico. Nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di sanatoria la somma verrà restituita.
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Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della |