Legge sardegna
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LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 26-02-2004 Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA |
Il Consiglio Regionale
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ARTICOLO 1 Finalità 1. Le disposizioni che estendono la normativa in materia di condono edilizio di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, introdotte dallarticolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano su tutto il territorio della Sardegna.
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ARTICOLO 2 Divieti 1. Non sono, comunque, suscettibili di sanatoria: a) le opere abusive realizzate nelle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale di cui allarticolo 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche; b) le opere edilizie abusive che abbiano comportato lampliamento del manufatto originario nella misura superiore al 25 percento della volumetria originaria e comunque superiore a 250 mc; c) le nuove costruzioni abusive che abbiano una volumetria superiore a 300 mc; d) i complessi immobiliari abusivi che, fermo il limite di 300 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, superino i 1200 mc complessivi; e) le opere abusive che siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeglogici e delle falde acquifere dei beni ambientali e paesistici, qualora non venga acquisito il nullaosta da parte del soggetto che ha imposto il vincolo, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima dellesecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; f) le opere abusive che siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; g) le opere abusive che insistono su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici, a meno che lAmministrazione competente conceda luso del suolo.
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ARTICOLO 3 Supporto cartografico 1. Al fine di consentire un efficace controllo dellattività edilizia la Regione, entro quarantacinque giorni dallentrata in vigore della presente legge, mette a disposizione dei comuni i rilievi aerofotogrammetrici del territorio regionale, nella redazione più puntualmente riferibile al tempo di costruzione in cui è consentita la sanatoria. 2. Il Comune, in sede di esame delle domande di sanatoria riferite ad aumenti di superficie coperta o nuove costruzioni, procede al loro riscontro con tali rilievi aerofotogrammetrici che costituisce, qualora tecnicamente rilevabile, condizione di procedibilità per il proseguo della definizione dellabuso edilizio, il cui procedimento è sospeso in mancanza di tale riscontro.
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ARTICOLO 4 Norme in materia di espropriazioni 1. Il vincolo preordinato allesproprio, ai fini della localizzazione di unopera pubblica, può essere apposto su iniziativa dellamministrazione competente ad approvare il progetto mediante apposita Conferenza di servizi cui partecipa anche lAmministrazione regionale e lAmministrazione comunale interessata.
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ARTICOLO 5 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
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Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della |