Legge sardegna

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29 ottobre 2004

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 26-02-2004
REGIONE SARDEGNA

Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
N. 7
del 28 febbraio 2004

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge

    

  

ARTICOLO 1

Finalità

1. Le disposizioni che estendono la normativa in materia di

condono edilizio di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, alle

opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, introdotte

dall’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n.

326, si applicano su tutto il territorio della Sardegna.

  

 

   

  

ARTICOLO 2

Divieti

1. Non sono, comunque, suscettibili di sanatoria:

a)   le opere abusive realizzate nelle zone di rilevante interesse

paesistico-ambientale di cui all’articolo 10 bis della legge

regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche;

b)   le opere edilizie abusive che abbiano comportato

l’ampliamento del manufatto originario nella misura superiore

al 25 percento della volumetria originaria e comunque

superiore a 250 mc;

c)   le nuove costruzioni abusive che abbiano una volumetria

superiore a 300 mc;

d)   i complessi immobiliari abusivi che, fermo il limite di 300 mc

per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria,

superino i 1200 mc complessivi;

e)   le opere abusive che siano state realizzate su immobili

soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a

tutela degli interessi idrogeglogici e delle falde acquifere dei

beni ambientali e paesistici, qualora non venga acquisito il

nullaosta da parte del soggetto che ha imposto il vincolo,

nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e

provinciali qualora istituiti prima dell’esecuzione di dette opere,

in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non

conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli

strumenti urbanistici;

f)   le opere abusive che siano state realizzate su immobili

dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza

di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai

sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,

n. 490;

g)   le opere abusive che insistono su aree di proprietà dello

Stato o di enti pubblici, a meno che l’Amministrazione

competente conceda l’uso del suolo.

  

 

   

  

ARTICOLO 3

Supporto cartografico

1. Al fine di consentire un efficace controllo dell’attività edilizia la

Regione, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della

presente legge, mette a disposizione dei comuni i rilievi

aerofotogrammetrici del territorio regionale, nella redazione più

puntualmente riferibile al tempo di costruzione in cui è

consentita la sanatoria.

2. Il Comune, in sede di esame delle domande di sanatoria

riferite ad aumenti di superficie coperta o nuove costruzioni,

procede al loro riscontro con tali rilievi aerofotogrammetrici che

costituisce, qualora tecnicamente rilevabile, condizione di

procedibilità per il proseguo della definizione dell’abuso

edilizio, il cui procedimento è sospeso in mancanza di tale

riscontro.

 

  

 

   

  

ARTICOLO 4

Norme in materia di espropriazioni

1. Il vincolo preordinato all’esproprio, ai fini della localizzazione

di un’opera pubblica, può essere apposto su iniziativa

dell’amministrazione competente ad approvare il progetto

mediante apposita Conferenza di servizi cui partecipa anche

l’Amministrazione regionale e l’Amministrazione comunale

interessata.

  

 

   

  

ARTICOLO 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua

pubblicazione.

  

 

 

 

 

Formula Finale: 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 febbraio 2004

Masala  

 

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