Legge trento
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LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 8-03-2004 Disposizioni in materia di definizione degli illeciti edilizi (condono edilizio) Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE |
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
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ARTICOLO 1 Disposizioni di coordinamento con l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di definizione degli illeciti edilizi (condono edilizio)
1. Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento la definizione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dellandamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito indicato decreto-legge n. 269 del 2003, è effettuata nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità stabiliti dal presente articolo.
2. Al fine di adeguare la disciplina statale alle specifiche esigenze del governo del territorio provinciale, la sanatoria edilizia prevista dallarticolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 è ammessa solamente per le seguenti opere: a) variazioni che non superano il 30 per cento dei valori di progetto ovvero le dimensioni delle costruzioni legittimamente preesistenti concernenti le misure lineari, il volume e la superficie coperta e comunque non superiori complessivamente a 200 metri cubi; per gli interventi realizzati su edifici soggetti alla tutela degli insediamenti storici prevista dallarticolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), tale ultimo limite è ridotto a 100 metri cubi salvo che per le opere funzionali all'esercizio dell'attività agricola; b) mutamento con o senza opere della destinazione d'uso legittimamente preesistente delle unità immobiliari, nel rispetto comunque dei limiti previsti dalla lettera a), con esclusione dei casi di mutamento di destinazione dalluso preesistente in attività commerciali aventi caratteristiche diverse da quelle degli esercizi di vicinato di cui allarticolo 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dellattività commerciale in provincia di Trento); nelle aree produttive di interesse provinciale il mutamento di destinazione duso rimane comunque escluso anche per gli esercizi di vicinato; inoltre il cambio di destinazione a fini residenziali di volumi esistenti in zone agricole primarie è consentito nella misura massima di 450 metri cubi; c) interventi riguardanti il mutamento delle caratteristiche dellintervento previste dagli strumenti di pianificazione per gli edifici soggetti a risanamento conservativo, a ristrutturazione, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione purché non vengano superati i limiti di cui alla lettera a); d) strutture pertinenziali di edifici esistenti aventi comunque un volume non superiore a 75 metri cubi; e) interventi diversi da quelli previsti dalle lettere da a) a d) nel caso in cui rientrino tra quelli previsti dallarticolo 83 della legge provinciale n. 22 del 1991, con esclusione delle opere realizzate su edifici soggetti a restauro; f) opere di ampliamento e nuove costruzioni ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie); in tale caso non si applicano i limiti e le condizioni del presente comma ferma restando comunque l'osservanza dei limiti e delle condizioni previsti dall'articolo 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003.
3. La sanatoria edilizia è comunque esclusa nei seguenti casi: a) interventi abusivi effettuati da terzi su aree facenti parte del demanio pubblico; b) opere che creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime in seguito alla violazione delle norme in materia di distanze; c) il richiedente risulti privo di un titolo idoneo di possesso ai sensi dellarticolo 88, comma 1, della legge provinciale n. 22 del 1991.
4. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dalle disposizioni statali, la documentazione prevista dalle disposizioni medesime può essere integrata con gli elaborati progettuali eventualmente richiesti ai sensi dei regolamenti edilizi comunali, qualora i predetti elaborati non siano già stati presentati unitamente alla domanda di sanatoria. Per la determinazione del contributo di concessione, in quanto dovuto, si applicano le disposizioni di cui al titolo VIII della legge provinciale n. 22 del 1991 e dei regolamenti comunali in materia; non trovano applicazione le disposizioni statali relative allanticipazione e alla rateizzazione del contributo. Il rilascio dei provvedimenti di sanatoria previsti dal presente articolo esclude lapplicazione delle sanzioni previste dal titolo X della legge provinciale n. 22 del 1991; il rilascio del provvedimento di sanatoria è comunque subordinato al pagamento a favore del comune, a titolo di sanzione, di una somma pari al 10 per cento del contributo di concessione comunque non inferiore a 1.000 euro, ovvero, ove tale contributo non sia dovuto, di una somma pari a 1.000 euro.
5. Qualora le opere abusive risultino realizzate in violazione anche dei vincoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie - condono edilizio), e ricorrano le condizioni per la sanatoria dei predetti vincoli a termini del decreto-legge n. 269 del 2003, il rilascio del provvedimento di sanatoria da parte del comune è subordinato alla preventiva acquisizione delle determinazioni provinciali favorevoli adottate secondo le procedure previste dalla legge provinciale n. 5 del 1995 in quanto applicabili, con i seguenti adattamenti: a) la presentazione delle domande ai comuni deve avvenire alle condizioni del presente articolo e nei termini previsti dal decreto-legge n. 269 del 2003 e delle relative eventuali proroghe; b) la conclusione del procedimento per il rilascio dei provvedimenti di sanatoria da parte del comune è effettuata nei termini previsti dal decreto-legge n. 269 del 2003 e delle relative eventuali proroghe, fermo restando quanto stabilito dallarticolo 2, comma 2 bis, della legge provinciale n. 5 del 1995; c) i soggetti che prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno presentato istanze di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi degli articoli 128 e 129 della legge provinciale n. 22 del 1991 possono chiedere, nel rispetto dei termini di cui alla lettera a) nonché degli obblighi previsti dalle disposizioni statali di cui al comma 1 e del presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di sanatoria ai sensi delle medesime disposizioni; d) il termine per la trasmissione delle domande da parte dei comuni al servizio provinciale competente in materia di urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, della legge provinciale n. 5 del 1995 è stabilito in quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4; e) fermo restando quanto stabilito dallarticolo 6, comma 1, della legge provinciale n. 5 del 1995, il comma 3 del medesimo articolo si applica a tutti i vincoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge provinciale mentre non si applica il comma 2 del citato articolo 6; f) per la determinazione del contributo di concessione, in quanto dovuto, si applica il comma 4 del presente articolo in luogo dell'articolo 10 della legge provinciale n. 5 del 1995; g) ai fini dellefficacia delle determinazioni provinciali non si applicano larticolo 7, comma 3, larticolo 9 e larticolo 11, comma 4, della legge provinciale n. 5 del 1995; h) rimane ferma l'applicazione delle disposizioni della legge provinciale n. 5 del 1995 alle domande presentate ai sensi della legge medesima che non risultino ancora evase alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà degli interessati di richiedere che l'istanza sia considerata domanda di sanatoria ai sensi del presente articolo nel rispetto dei termini di cui alla lettera a).
6. Il provvedimento di sanatoria, per gli interventi che non richiedano le determinazioni provinciali per la violazione di vincoli ai sensi del comma 5, può essere negato, previo parere della commissione edilizia, qualora lintervento medesimo risulti incompatibile con le finalità generali perseguite dagli strumenti urbanistici comunali ovvero incompatibile con le esigenze di decoro urbanistico ed architettonico dei luoghi per lincongruità delle caratteristiche costruttive, lutilizzo di materiali eterogenei ovvero il contrasto con i caratteri formali delledificio preesistente. Il comune, qualora ritenga che lopera abusiva possa essere resa compatibile con le esigenze di decoro urbanistico ed architettonico dei luoghi mediante lesecuzione di interventi migliorativi, può subordinare il rilascio del provvedimento di sanatoria allesecuzione dei predetti interventi entro un congruo termine, prorogabile una sola volta per comprovate ragioni tecniche; decorso inutilmente il predetto termine la sanatoria è negata definitivamente. Per le predette opere di completamento rimane ferma la necessità di acquisire, ove richiesti, eventuali provvedimenti permissivi previsti dalle norme vigenti.
7. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del decreto-legge n. 269 del 2003.
8. Rimane ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 269 del 2003 concernenti gli effetti penali della presentazione delle domande anche alle istanze che risultino prive dei requisiti per ottenere la sanatoria ai sensi del presente articolo qualora ricorrano i presupposti previsti dal medesimo decreto-legge.
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ARTICOLO 2 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Avvertenza
I servizi del Consiglio provinciale - in collaborazione coi servizi della Giunta - hanno scritto le note che seguono per facilitare la lettura del testo. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia della legge annotata e degli atti trascritti.
Nota all'articolo 1
- L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone:
"Art. 32 Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente. 2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai princìpi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio. 3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali. 4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni. 6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento. 7. omissis 8. omissis 9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di àmbiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli àmbiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale, attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42 del presente articolo. 10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione. 11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale somma è assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo avere individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma. 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni. 13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato. 15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento. 16. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004. Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio. 17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo. 18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo. 19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla tabella B allegata al presente decreto ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005. 19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime. 20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato. 21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. 22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al D.M. 5 agosto 1998, n. 342 del Ministro dei trasporti e della navigazione, rivalutate del trecento per cento. 23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse. 24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree demaniali è autorizzata una spesa fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali. Il programma è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. 26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'àmbito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'àmbito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio. 27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto; b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003; c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'areda di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto; d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi; g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico. 28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39. 29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale. 30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 29. 31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi. 32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. 33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'àmbito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione. 35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo; b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite; c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale. 36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante. 37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre 2004, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto. 39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. 41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma. 42. omissis 43. omissis 43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi. 44. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «l'inizio» sono inserite le seguenti: «o l'esecuzione». 45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici». 46. omissis 47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento. 48. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, le parole: «terzo mese» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni». 49. All'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, dopo le parole: «atti tra vivi» sono inserite le seguenti : «,nonché mortis causa». 49-bis. omissis 49-ter. omissis 49-quater. omissis 50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- L'articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, dispone:
"Art. 24 Tutela degli insediamenti storici
1. La tutela del tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti storici costituisce elemento necessario per la pianificazione urbanistica. 2. Per garantire l'omogeneità della pianificazione degli insediamenti storici, la Giunta provinciale, sentita la CUP e tenuto conto dei piani degli insediamenti storici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, stabilisce indirizzi e criteri generali per l'individuazione e la disciplina da parte dei comuni degli insediamenti storici, nonché le categorie degli interventi ammissibili sugli immobili e siti in essi ricompresi. 3. Nei comuni sprovvisti del piano regolatore generale, redatto ai sensi dell'articolo 18, la Giunta provinciale può con propria deliberazione, sentiti i comuni o su proposta degli stessi, individuare e definire come insediamenti storici, siti, beni e complessi di beni e stabilire per ciascuno di essi gli interventi ammissibili. Di tali beni viene formato un elenco. La medesima individuazione può essere operata nei confronti di insediamenti storici, siti, beni e complessi di beni ricadenti nei comuni dotati di piano regolatore generale, d'intesa con i comuni stessi. L'intesa si intende accordata ed il parere non è più dovuto trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta inoltrata al comune. 4. L'individuazione del bene e le modalità di intervento stabiliti ai sensi del comma 3 prevalgono su eventuali diverse previsioni del piano regolatore generale. 5. La deliberazione della Giunta provinciale è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione e comunicata al comune interessato e ai proprietari risultanti dal libro fondiario dei quali sia noto il domicilio."
- La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, dispone: "1. Per i fini di cui alla presente legge si intendono: a) per esercizi di vicinato le strutture di vendita al dettaglio con superficie non superiore a 100 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 150 mq. negli altri comuni;"
- L'articolo 83 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito con l'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dispone:
"Art. 83 Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi: a) l'occupazione di suolo pubblico o privato con depositi di materiale, serre, tettoie quali pertinenze di attività o di residenza, attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli e merci in genere; b) i capanni di caccia fissi realizzati nelle aree ove è consentito l'esercizio dell'attività venatoria; c) i reinterri e gli scavi, con esclusione delle cave e torbiere; d) le opere di manutenzione straordinaria; e) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e le opere di demolizione di immobili; f) le aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumi; g) le recinzioni, i muri di sostegno e contenimento fino a tre metri di altezza, le pavimentazioni stradali, le sistemazioni esterne agli edifici non comportanti aumenti di volume; h) la costruzione e la sostituzione di impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti, purché non comportanti aumenti di volume, salvo il caso di volumi tecnici che si rendano indispensabili in base a nuove disposizioni in materia; i) le opere e gli impianti necessari al rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi, all'igienicità ed idoneità degli edifici nonché alla sicurezza, purché non comportanti aumenti di volume, salvo il caso di volumi tecnici che si rendano indispensabili in base a nuove disposizioni in materia; j) le opere di miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica di edifici esistenti; k) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico; l) i lavori di cui all'articolo 87, comma 5, per rendere l'opera abitabile o agibile; m) i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano terreno degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari; n) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti; o) il mutamento senza opere della destinazione d'uso delle unità immobiliari, quale risulta dal provvedimento di concessione o dalla licenza edilizia o, per gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), dallo stato di fatto, purché sia rispettata la dotazione degli spazi di parcheggio di cui all'articolo 73; p) le opere interne alle costruzioni che non comportino modificazioni della sagoma e dei prospetti della costruzione né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, che non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e rispettino le originarie caratteristiche costruttive degli edifici. 2. L'autorizzazione non può avere durata superiore a tre anni; qualora entro tale termine gli interventi non siano stati ultimati, deve essere richiesta una nuova autorizzazione."
- La legge 28 febbraio 1985, n. 47 è entrata in vigore il 17 marzo 1985.
- L'articolo 88 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, dispone:
"Art. 88 Domande di autorizzazione e concessione
1. Possono richiedere la concessione o l'autorizzazione i proprietari dell'immobile nonché coloro che dimostrino di avere un valido titolo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, da provvedimento dei poteri pubblici ovvero da successione ereditaria. 2. La domanda di concessione o di autorizzazione deve essere corredata dalla prescritta documentazione tecnica in adeguato numero di copie nonché dei provvedimenti citati al comma 4. 3. Ogni comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni ed autorizzazioni rilasciate. 4. La concessione edilizia e l'autorizzazione edilizia costituiscono gli atti conclusivi finali per procedere alla realizzazione delle opere richieste e sono subordinate all'avvenuto rilascio delle autorizzazioni, visti, pareri e nulla-osta previsti: a) dal capo IV del presente titolo; b) dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale; c) dalle norme concernenti il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; d) dalle norme relative al vincolo di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089; e) dall'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18; f) da altre disposizioni che lo prevedano. 5. Prima di rilasciare l'autorizzazione o la concessione, il sindaco deve accertarsi che il progetto delle opere sia stato sottoposto al parere del servizio antincendi della Provincia ogni qualvolta tale parere sia prescritto dalle norme in vigore."
- Il titolo VIII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, disciplina i contributi e gli oneri per il rilascio della concessione edilizia. Si riportano le rubriche degli articoli di tale titolo: - Art. 106 (Contributo di concessione); - Art. 107 (Regolamento comunale); - Art. 108 (Determinazione del costo medio di costruzione); - Art. 109 (Onerosità della concessione per attività produttive); - Art. 110 (Onerosità della concessione per complessi ricettivi turistici all'aperto); - Art. 111 (Esenzione dal contributo di concessione); - Art. 112 (Destinazione dei proventi delle concessioni).
- Il titolo X della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, disciplina l'attività di vigilanza e le sanzioni. Si riportano le rubriche degli articoli di tale titolo: - Art. 117 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia); - Art. 118 (Ordinanza di sospensione); - Art. 119 (Effetti dell'ordinanza di sospensione); - Art. 120 (Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori); - Art. 120 bis (Responsabilità del progettista per gli interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività); - Art. 121 (Definizione delle costruzioni abusive); - Art. 122 (Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione); - Art. 123 (Lottizzazioni abusive); - Art. 124 (Determinazione del valore venale delle costruzioni); - Art. 125 (Demolizione di opere); - Art. 126 (Acquisizione gratuita); - Art. 127 (Coordinamento delle sanzioni pecuniarie); - Art. 128 (Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dall'autorizzazione o dalla denuncia d'inizio di attività); - Art. 129 (Concessione in sanatoria); - Art. 130 (Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni); - Art. 131 (Sanzioni a tutela del paesaggio); - Art. 132 (Sanzioni a tutela del paesaggio per l'apposizione di cartelli o altri mezzi pubblicitari non autorizzati); - Art. 133 (Limitazioni agli incarichi professionali); - Art. 134 (Annullamento di provvedimenti); - Art. 135 (Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale).
- L'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, come modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, e dall'articolo 63 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dispone:
"Art. 1 Oggetto
1. La presente legge detta disposizioni di coordinamento per l'applicazione nel territorio della Provincia delle norme contenute nell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato da ultimo dall'articolo 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e di quelle contenute nell'articolo 2, commi da 38 a 59, della legge n. 662 del 1996. La legge disciplina inoltre le forme ed i modi con cui le opere abusive, suscettibili di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi delle citate norme statali, possono anche conseguire in sanatoria i provvedimenti permissivi e i pareri di competenza provinciale, quando si tratti di opere soggette ai vincoli stabiliti ai sensi delle leggi concernenti le seguenti materie: a) piano urbanistico provinciale e relative norme di attuazione; b) tutela del paesaggio e dei valori paesistici ed ambientali; c) vincolo idrogeologico; d) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; e) salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico; f) acque pubbliche ed opere idrauliche di competenza provinciale; g) tutela relativa alle fasce di rispetto stradale di competenza provinciale. 1 bis. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità), qualora ai fini della sanatoria di cui al comma 1 si renda necessario acquisire i provvedimenti permissivi per la violazione dei vincoli in materia di tutela delle fasce di rispetto delle strade statali, escluse le autostrade, a decorrere dal 1° luglio 1998 le determinazioni sono rese dai competenti organi provinciali secondo la disciplina e le procedure della presente legge, sempreché entro tale data l'Ente nazionale per le strade (ANAS) non si sia già pronunciato mediante la comunicazione di un provvedimento espresso. 2. Le norme statali richiamate al comma 1 si applicano nel territorio della Provincia per quanto non diversamente disposto dalla presente legge. I richiami contenuti nelle predette norme statali a disposizioni di altre leggi statali sostituite nel territorio della Provincia dalle disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e successive modifiche o integrazioni, o di altre leggi provinciali si intendono effettuati a queste ultime. 3. L'adeguamento della legislazione provinciale alle altre disposizioni recate dall'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non pertinenti alla definizione agevolata delle violazioni edilizie, sarà effettuato nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). 4. I provvedimenti permissivi e i pareri di competenza provinciale previsti al comma 1 sono denominati in prosieguo 'determinazioni'."
- L'articolo 2 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, come modificato dall'articolo 53 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, dispone:
"Art. 2 Disposizione di coordinamento
1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 deve essere presentata al comune entro il termine perentorio del 31 maggio 1995, con le modalità e i contenuti ivi previsti, ed è corredata inoltre dalla documentazione e dagli elaborati richiesti dalle normative vigenti concernenti i vincoli di cui all'articolo 1, in relazione ai quali viene richiesta la sanatoria ai sensi della presente legge. In ogni caso la domanda e la documentazione di cui sopra devono contenere appropriata corografia diretta ad individuare l'esatta localizzazione dell'opera o intervento abusivi. 2. Il termine per la conclusione dei procedimenti relativi alla concessione e all'autorizzazione edilizia in sanatoria scade il 28 febbraio 1997, anche per gli effetti di quanto stabilito dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 2 bis. Qualora l'opera abusiva sia realizzata su aree sottoposte ai vincoli di cui all'articolo 1, il termine di cui al comma 2 è determinato in mesi sei dalla data di ricevimento delle determinazioni demandate alle strutture provinciali nel caso in cui le stesse pervengano ai comuni ad avvenuta scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1, fermo restando quanto stabilito dal medesimo articolo 6, comma 2. 3. È fatta salva la disciplina stabilita dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). In tal caso, il termine di cui all'articolo 3, comma 1, decorre dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda ivi prevista. Il termine di cui al comma 2 del presente articolo scade con il decorso di due anni dalla presentazione della domanda. 4. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 129 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle leggi statali richiamate all'articolo 1, che l'istanza sia considerata domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria. 5. È fatta salva la disciplina statale concernente la misura dell'oblazione e i termini per il versamento della stessa."
- L'articolo 128 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, e poi sostituito dall'articolo 66 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dispone:
"Art. 128 Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dall'autorizzazione o dalla denuncia d'inizio di attività
1. Nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione ovvero a denuncia d'inizio di attività di cui agli articoli 83 e 84, eseguiti in assenza dell'autorizzazione o della denuncia, o in difformità dalle stesse, o iniziati prima del termine di quaranta giorni dalla presentazione della denuncia, il sindaco emette ingiunzione ai sensi dell'articolo 122, comma 1. 2. Se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini dell'ingiunzione di cui all'articolo 122, comma 1, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire 2.000.000. Qualora le opere risultino in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria, il sindaco può ordinare la rimessa in pristino a spese dei responsabili dell'abuso. 3. Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in interventi di restauro o di risanamento conservativo eseguiti su immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici come individuati ai sensi dell'articolo 18, ovvero dell'articolo 24, se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini dell'ingiunzione di cui all'articolo 122, comma 1, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, il sindaco può ordinare la restituzione in pristino a spese del contravventore irrogando altresì una sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. 4. Nel caso di violazione delle norme concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche il sindaco ordina la rimessa in pristino a spese del contravventore in conformità al progetto autorizzato o alla relazione inoltrata al comune ai sensi dell'articolo 91 bis. 5. Qualora le opere realizzate in assenza o difformità dall'autorizzazione o dalla denuncia d'inizio di attività risultino conformi agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati, e risultino altresì conformi alla normativa regolamentare edilizia vigente, il responsabile dell'abuso può richiedere al sindaco, entro la scadenza dei termini per l'esecuzione della ingiunzione di cui all'articolo 122, comma 1, il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria di lire 2.000.000 oltre al pagamento di eventuali oneri connessi al rilascio dell'autorizzazione medesima. Per la procedura di rilascio dell'autorizzazione in sanatoria si applica quanto previsto dall'articolo 91, commi 1 e 2. 6. In caso di presentazione della denuncia d'inizio di attività quando le opere sono in corso, e nel caso d'inizio dei lavori prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 91 bis, comma 1, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari a lire 1.000.000. 7. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora le opere siano eseguite in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale. 8. In tutti i casi previsti dal presente articolo resta comunque ferma la necessità del rilascio dei provvedimenti previsti all'articolo 88, comma 4, eventualmente necessari."
- L'articolo 129 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, e poi sostituito dall'articolo 66 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dispone:
"Art. 129 Concessione in sanatoria
1. Fino alla scadenza dei termini per l'esecuzione dell'ingiunzione prevista all'articolo 122, comma 1, il responsabile dell'abuso può richiedere la concessione in sanatoria quando l'opera risulti conforme agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda. 2. Quando per la sanatoria siano necessari i provvedimenti di cui all'articolo 88, comma 4, il sindaco può, su richiesta, prorogare i termini fissati nell'ingiunzione al fine di consentire il completamento della documentazione. 3. Sulla richiesta di concessione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta. 4. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento del contributo di cui al titolo VIII nonché di una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo medesimo. Nei casi di esenzione disciplinati dall'articolo 111, la sanzione pecuniaria è pari al contributo dovuto negli altri casi ai sensi delle disposizioni contenute nel medesimo titolo. Per i casi di difformità il contributo e la relativa sanzione sono calcolati con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione. 5. In ogni caso, la sanzione pecuniaria di cui al comma 4 non può essere inferiore a lire 2.000.000. 6. Qualora non siano applicabili i criteri per il calcolo del contributo di concessione la misura della sanzione è determinata dal sindaco entro il limite minimo di lire 2.000.000 e massimo di lire 10.000.000. 7. Qualora le opere abusive siano state realizzate altresì in assenza o difformità alle autorizzazioni previste dall'articolo 93, il sindaco invia alla Provincia una copia degli atti ai fini del coordinamento delle sanzioni pecuniarie ai termini dell'articolo 127. L'invio di copia degli atti alla Provincia sospende il termine per il rilascio della concessione in sanatoria di cui al comma 3. 8. Resta salvo il potere di rilasciare la concessione edilizia quando sia regolarmente richiesta e conforme, al momento del rilascio, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per la quale è richiesta sia già stata realizzata abusivamente."
- L'articolo 3 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, dispone:
"Art. 3 Esame preliminare
1. Il comune, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la ricezione delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi della presente legge, trasmette al servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia copia delle predette domande e della documentazione integrativa prevista dall'articolo 2, comma 1, ai fini della sanatoria concernente la violazione dei vincoli di competenza provinciale di cui all'articolo 1. 2. Al fine di assicurare un'adeguata istruttoria, il servizio urbanistica e tutela del paesaggio inoltra tempestivamente copia delle domande e della documentazione di cui al comma 1 ai servizi provinciali nella cui sfera di competenza rientrano i vincoli previsti dalle leggi concernenti le materie di cui all'articolo 1. Il medesimo servizio può inoltre richiedere alle altre strutture provinciali i pareri istruttori che esso ritenga opportuno acquisire per l'assunzione delle determinazioni di competenza. 3. Ove dall'esame preliminare della documentazione le opere non risultino abusivamente realizzate in violazione dei vincoli di cui all'articolo 1, il servizio urbanistica e tutela del paesaggio ne dà comunicazione all'interessato nonché al comune per l'ulteriore corso del procedimento di sanatoria. 4. Il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio - previa eventuale richiesta all'interessato della documentazione integrativa necessaria in base alle norme vigenti - convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 4, per l'acquisizione delle determinazioni pertinenti ai vincoli violati dalle opere abusivamente eseguite. 5. La conferenza di servizi di cui all'articolo 4 è indetta qualora siano violati due o più vincoli previsti dall'articolo 1. Ove risulti che l'opera sia stata eseguita abusivamente in violazione di uno solo dei vincoli annoverati all'articolo 1, la relativa determinazione in sanatoria è resa - in deroga alle procedure ed alle attribuzioni stabilite dalle leggi vigenti - entro il termine prescritto dall'articolo 6 dal dirigente del servizio nella cui sfera di competenza rientra il vincolo violato. 6. Qualora il comune non proceda agli adempimenti stabiliti dal comma 1 nei termini ivi previsti, la Giunta provinciale può - previa diffida - nominare un commissario ad acta per l'assolvimento delle medesime incombenze. 7. L'integrazione o la regolarizzazione della documentazione ai sensi del comma 4 possono essere richieste per una sola volta dal servizio urbanistica e tutela del paesaggio, anche su segnalazione delle altre strutture provinciali competenti, ovvero dal servizio competente di cui al secondo periodo del comma 5. Il termine previsto dall'articolo 6 è sospeso dalla data di invio della comunicazione fino alla data di ricezione della documentazione richiesta."
- L'articolo 6 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, come modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, dispone:
"Art. 6 Termini
1. Le determinazioni demandate alle strutture provinciali dalla presente legge sono rese entro undici mesi dalla scadenza del termine per la ricezione di copia delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria e della documentazione integrativa a norma degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1. 2. Il decorso del termine di cui al precedente comma 1 senza l'adozione di alcun provvedimento equivale a determinazione favorevole in sanatoria in ordine alla violazione dei vincoli di competenza provinciale previsti all'articolo 1. 3. La disciplina di cui al comma 2 non si applica qualora, decorso il termine di cui al comma 1, non siano state rese in senso favorevole le determinazioni in sanatoria in ordine alla violazione dei vincoli di competenza provinciale corrispondenti a quelli elencati all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come introdotto dall'articolo 2, comma 44, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si applicano in tal caso le disposizioni statali ivi previste."
- L'articolo 10 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, dispone:
"Art. 10 Contributi e oneri di concessione
1. Il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi delle norme statali richiamate all'articolo 1 è subordinato all'assolvimento degli obblighi previsti dalla disciplina stabilita dal titolo VIII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, da ultimo modificata dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36. L'importo del contributo di concessione è determinato in conformità alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per le domande di cui all'articolo 14 si applicano le tariffe vigenti alla data del 30 giugno 1989. 3. Non si applicano le disposizioni statali relative all'anticipazione ed alla rateizzazione del contributo di concessione. Eventuali somme versate a titolo di anticipazione al comune sono detratte all'atto del pagamento ai sensi del comma 5 dell'articolo 106 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. 4. Il contributo è corrisposto al comune all'atto del rilascio della concessione in sanatoria ovvero, per gli effetti del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, entro il termine del 28 febbraio 1997 o, ricorrendone i presupposti, entro il diverso termine previsto dall'articolo 2, comma 3. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle opere realizzate dopo il 1° settembre 1967."
- L'articolo 7 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, dispone:
"Art. 7 Sanatoria delle violazioni dei vincoli provinciali
1. Le determinazioni in sanatoria concernenti la violazione dei vincoli di cui all'articolo 1 sono rese in termini favorevoli, ove - in relazione alla natura e destinazione dei lavori eseguiti nonché alla entità delle alterazioni arrecate - le opere abusivamente realizzate non siano tali da pregiudicare gli interessi tutelati dai vincoli di cui all'articolo 1. 2. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale, le opere di completamento e/o di adeguamento statico possono essere eseguite subordinatamente all'emanazione delle determinazioni favorevoli, anche a carattere prescrittivo, concernenti la violazione dei vincoli di cui all'articolo 1 ovvero al verificarsi della condizione prevista dall'articolo 6, comma 2. 3. L'efficacia delle determinazioni in sanatoria di cui ai commi 1 e 2 e del silenzio-assenso di cui all'articolo 6, comma 2, è subordinata al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'articolo 9. L'importo della sanzione è versato integralmente a favore del comune territorialmente interessato all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria ovvero, per gli effetti del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, entro il termine del 28 febbraio 1997 o, ricorrendone i presupposti, entro il diverso termine previsto dall'articolo 2, comma 3."
- L'articolo 9 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, dispone:
"Art. 9 Determinazione della sanzione
1. La sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 7, comma 3, è fissata in una somma pari al 50 per cento dell'ammontare dell'oblazione determinata in via definitiva ai sensi della normativa statale per le tipologie di opere di cui ai numeri 1, 2 e 3 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, quando la violazione riguardi anche i vincoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d), della presente legge; nel caso di violazioni di uno o più degli altri vincoli ivi previsti nell'esecuzione delle medesime tipologie di opere la predetta somma è fissata in misura pari al 25 per cento dell'ammontare dell'oblazione. 2. Per le tipologie di opere di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, la sanzione è fissata in lire 600.000, quando le stesse siano state eseguite anche in violazione dei vincoli di cui all'articolo 1, lettere b) e d), e, rispettivamente, in lire 300.000, se eseguite in violazione di uno o più degli altri vincoli ivi previsti. 3. È fatto salvo quando disposto dagli articoli 11 e 14."
- L'articolo 11 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, dispone:
"Art. 11 Sanatoria di abusi in mera violazione dei vincoli
1. Il rilascio in sanatoria dei provvedimenti permissivi per le opere e gli interventi realizzati entro il 31 dicembre 1993 in violazione dei vincoli di cui all'articolo 1, comma 1, è consentito anche nel caso in cui non ricorre la necessità della definizione agevolata delle violazioni edilizie ai sensi della normativa statale. 2. A tal fine è data facoltà di presentare domanda di autorizzazione in sanatoria al servizio urbanistica e tutela del paesaggio entro il termine del 31 maggio 1995, corredata dalla documentazione e dagli elaborati previsti dall'articolo 2, comma 1. 3. Alle domande di cui al comma 2 si applica la disciplina della presente legge concernente il rilascio delle determinazioni in sanatoria. 4. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 14 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16. A tal fine si applicano sempre le misure della sanzione previste dalla seconda colonna della tabella A, allegata alla legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16. L'importo della sanzione è determinato dalle strutture provinciali competenti ai sensi della presente legge ed è versato integralmente a favore del comune territorialmente interessato. 5. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere presentata domanda di concessione edilizia o di autorizzazione in sanatoria, ove queste ultime siano state accordate in assenza delle autorizzazioni concernenti i vincoli ivi previsti. In tal caso il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al conseguimento delle autorizzazioni concernenti i predetti vincoli."
LAVORI PREPARATORI
- Disegno di legge 3 febbraio 2004, n. 20, d'iniziativa della Giunta provinciale (su proposta dell'assessore Mauro Gilmozzi), concernente "Disposizioni in materia di definizione degli illeciti edilizi (condono edilizio)". - Assegnato alla Terza commissione permanente il 9 febbraio 2004. - Parere favorevole della Terza commissione permanente espresso il 20 febbraio 2004. - Approvato dal Consiglio provinciale il 5 marzo 2004.
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Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della |