Legge trento

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29 ottobre 2004

LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 8-03-2004
PROVINCIA DI TRENTO

Disposizioni in materia di definizione degli illeciti edilizi (condono edilizio)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 10
del 9 marzo 2004
SUPPLEMENTO N. 1

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:

    

  

ARTICOLO 1

Disposizioni di coordinamento con l'articolo 32 del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in

materia di definizione degli illeciti edilizi (condono edilizio)

 

 

1. Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento la

definizione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per

favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti

pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, di seguito indicato decreto-legge n. 269 del 2003, è

effettuata nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle

modalità stabiliti dal presente articolo.

 

2. Al fine di adeguare la disciplina statale alle specifiche

esigenze del governo del territorio provinciale, la sanatoria

edilizia prevista dall’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del

2003 è ammessa solamente per le seguenti opere:

a)   variazioni che non superano il 30 per cento dei valori di

progetto ovvero le dimensioni delle costruzioni legittimamente

preesistenti concernenti le misure lineari, il volume e la

superficie coperta e comunque non superiori

complessivamente a 200 metri cubi; per gli interventi realizzati

su edifici soggetti alla tutela degli insediamenti storici prevista

dall’articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), tale ultimo

limite è ridotto a 100 metri cubi salvo che per le opere funzionali

all'esercizio dell'attività agricola;

b)   mutamento con o senza opere della destinazione d'uso

legittimamente preesistente delle unità immobiliari, nel rispetto

comunque dei limiti previsti dalla lettera a), con esclusione dei

casi di mutamento di destinazione dall’uso preesistente in

attività commerciali aventi caratteristiche diverse da quelle degli

esercizi di vicinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a),

della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina

dell’attività commerciale in provincia di Trento); nelle aree

produttive di interesse provinciale il mutamento di destinazione

d’uso rimane comunque escluso anche per gli esercizi di vicinato;

inoltre il cambio di destinazione a fini residenziali di volumi

esistenti in zone agricole primarie è consentito nella misura

massima di 450 metri cubi;

c)   interventi riguardanti il mutamento delle caratteristiche

dell’intervento previste dagli strumenti di pianificazione per gli

edifici soggetti a risanamento conservativo, a ristrutturazione,

sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione purché non

vengano superati i limiti di cui alla lettera a);

d)   strutture pertinenziali di edifici esistenti aventi comunque

un volume non superiore a 75 metri cubi;

e) interventi diversi da quelli previsti dalle lettere da a) a

d) nel caso in cui rientrino tra quelli previsti dall’articolo

83 della legge provinciale n. 22 del 1991, con esclusione delle

opere realizzate su edifici soggetti a restauro;

f)  opere di ampliamento e nuove costruzioni ultimate entro la

data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47

(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie); in tale caso

non si applicano i limiti e le condizioni del presente comma

ferma restando comunque l'osservanza dei limiti e delle

condizioni previsti dall'articolo 32, comma 25, del decreto-legge

n. 269 del 2003.

 

3. La sanatoria edilizia è comunque esclusa nei seguenti casi:

a)  interventi abusivi effettuati da terzi su aree facenti parte

del demanio pubblico;

b)  opere che creano limitazioni di tipo urbanistico alle

proprietà finitime in seguito alla violazione delle norme in materia

di distanze;

c)  il richiedente risulti privo di un titolo idoneo di possesso

ai sensi dell’articolo 88, comma 1, della legge provinciale n. 22

del 1991.

 

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti

dalle disposizioni statali, la documentazione prevista dalle

disposizioni medesime può essere integrata con gli elaborati

progettuali eventualmente richiesti ai sensi dei regolamenti

edilizi comunali, qualora i predetti elaborati non siano già stati

presentati unitamente alla domanda di sanatoria. Per la

determinazione del contributo di concessione, in quanto dovuto,

si applicano le disposizioni di cui al titolo VIII della legge

provinciale n. 22 del 1991 e dei regolamenti comunali in

materia; non trovano applicazione le disposizioni statali relative

all’anticipazione e alla rateizzazione del contributo. Il rilascio

dei provvedimenti di sanatoria previsti dal presente articolo

esclude l’applicazione delle sanzioni previste dal titolo X della

legge provinciale n. 22 del 1991; il rilascio del provvedimento di

sanatoria è comunque subordinato al pagamento a favore del

comune, a titolo di sanzione, di una somma pari al 10 per cento

del contributo di concessione comunque non inferiore a 1.000

euro, ovvero, ove tale contributo non sia dovuto, di una somma

pari a 1.000 euro.

 

5. Qualora le opere abusive risultino realizzate in violazione

anche dei vincoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, della

legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata

delle violazioni edilizie - condono edilizio), e ricorrano le

condizioni per la sanatoria dei predetti vincoli a termini del

decreto-legge n. 269 del 2003, il rilascio del provvedimento di

sanatoria da parte del comune è subordinato alla preventiva

acquisizione delle determinazioni provinciali favorevoli adottate

secondo le procedure previste dalla legge provinciale n. 5 del

1995 in quanto applicabili, con i seguenti adattamenti:

a)  la presentazione delle domande ai comuni deve avvenire alle

condizioni del presente articolo e nei termini previsti dal

decreto-legge n. 269 del 2003 e delle relative eventuali

proroghe;

b)  la conclusione del procedimento per il rilascio dei

provvedimenti di sanatoria da parte del comune è effettuata nei

termini previsti dal decreto-legge n. 269 del 2003 e delle

relative eventuali proroghe, fermo restando quanto stabilito

dall’articolo 2, comma 2 bis, della legge provinciale n. 5 del

1995;

c)  i soggetti che prima della data di entrata in vigore della

presente legge hanno presentato istanze di concessione o di

autorizzazione in sanatoria ai sensi degli articoli 128 e 129

della legge provinciale n. 22 del 1991 possono chiedere, nel

rispetto dei termini di cui alla lettera a) nonché degli obblighi

previsti dalle disposizioni statali di cui al comma 1 e del

presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di

sanatoria ai sensi delle medesime disposizioni;

d)  il termine per la trasmissione delle domande da parte dei

comuni al servizio provinciale competente in materia di

urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, della legge provinciale

n. 5 del 1995 è stabilito in quattro mesi dalla scadenza del

termine di cui al comma 4;

e)  fermo restando quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1,

della legge provinciale n. 5 del 1995, il comma 3 del medesimo

articolo si applica a tutti i vincoli provinciali di cui

all'articolo 1,

comma 1, della predetta legge provinciale mentre non si

applica il comma 2 del citato articolo 6;

f)  per la determinazione del contributo di concessione, in

quanto dovuto, si applica il comma 4 del presente articolo in

luogo dell'articolo 10 della legge provinciale n. 5 del 1995;

g)  ai fini dell’efficacia delle determinazioni provinciali non

si applicano l’articolo 7, comma 3, l’articolo 9 e l’articolo 11,

comma 4, della legge provinciale n. 5 del 1995;

h)  rimane ferma l'applicazione delle disposizioni della legge

provinciale n. 5 del 1995 alle domande presentate ai sensi

della legge medesima che non risultino ancora evase alla data

di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà

degli interessati di richiedere che l'istanza sia considerata

domanda di sanatoria ai sensi del presente articolo nel rispetto

dei termini di cui alla lettera a).

 

6. Il provvedimento di sanatoria, per gli interventi che non

richiedano le determinazioni provinciali per la violazione di

vincoli ai sensi del comma 5, può essere negato, previo parere

della commissione edilizia, qualora l’intervento medesimo

risulti incompatibile con le finalità generali perseguite dagli

strumenti urbanistici comunali ovvero incompatibile con le

esigenze di decoro urbanistico ed architettonico dei luoghi per

l’incongruità delle caratteristiche costruttive, l’utilizzo di

materiali

eterogenei ovvero il contrasto con i caratteri formali dell’edificio

preesistente. Il comune, qualora ritenga che l’opera abusiva

possa essere resa compatibile con le esigenze di decoro

urbanistico ed architettonico dei luoghi mediante l’esecuzione

di interventi migliorativi, può subordinare il rilascio del

provvedimento di sanatoria all’esecuzione dei predetti interventi

entro un congruo termine, prorogabile una sola volta per

comprovate ragioni tecniche; decorso inutilmente il predetto

termine la sanatoria è negata definitivamente. Per le predette

opere di completamento rimane ferma la necessità di

acquisire, ove richiesti, eventuali provvedimenti permissivi

previsti dalle norme vigenti.

 

7. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge

trovano applicazione le disposizioni del decreto-legge n. 269

del 2003.

 

8. Rimane ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al

decreto-legge n. 269 del 2003 concernenti gli effetti penali della

presentazione delle domande anche alle istanze che risultino

prive dei requisiti per ottenere la sanatoria ai sensi del

presente articolo qualora ricorrano i presupposti previsti dal

medesimo decreto-legge.

  

 

   

  

ARTICOLO 2

Entrata in vigore

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della

Regione.

  
Note:

Avvertenza

 

 I servizi del Consiglio provinciale - in collaborazione coi

servizi della Giunta - hanno scritto le note che seguono per

facilitare la lettura del testo. Le note non incidono sul valore e

sull'efficacia della legge annotata e degli atti trascritti.

 

 

Nota all'articolo 1

 

- L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e

come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone:

 

"Art. 32

Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e

paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione

dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti

edilizi e delle occupazioni di aree demaniali

 

1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è

consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il

rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere

esistenti non conformi alla disciplina vigente.

2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della

disciplina regionale ai princìpi contenuti nel testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato

dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte

salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.

3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto

titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle

normative regionali.

4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto

speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce,

d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni

comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il

coordinamento con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive

modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre

1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.

6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle

politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati

dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma 33

è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20

milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a

finanziamento.

7. omissis

8. omissis

9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la

partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di

àmbiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e

sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare

anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, è

destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40

milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i

Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le

attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono individuati gli àmbiti di rilevanza e interesse

nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e

culturale, attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di

riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro dei lavori

pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui

all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267. Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati,

predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto

previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n.

47, come sostituito dal comma 42 del presente articolo.

10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in

sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è

destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40

milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le

aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici

interessati, predispone un programma operativo di interventi e le

relative modalità di attuazione.

11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino

e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni

del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è

destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20

milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del

Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale somma è assegnata

alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per

l'esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione

paesaggistica, dopo avere individuato, d'intesa con le regioni, le

aree vincolate da ricomprendere nel programma.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione

l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la

Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le

demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai

soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche

avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli

interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti

dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e

amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della

corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono

restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni,

secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico

degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo

del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione

mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.

46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle

modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro

alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai

fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai

comuni.

13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni

relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo

all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero

collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo

nazionale necessario anche per la redazione della relazione al

Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n.

146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.

298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di

redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle

informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7,

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per

le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per

l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e

2006.

14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o

facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo,

lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso

civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da

parte dell'ente locale competente è subordinato al rilascio della

disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite

dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso

la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello

Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il

diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e

al patrimonio indisponibile dello Stato.

15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la

disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al

patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al

mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al

patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il

31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente

competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della

somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle

aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata tabella

A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla

prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in

copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai

commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve essere

allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo

frazionamento.

16. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al

patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere

l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio

indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia

del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004.

Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche

clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento

del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con

il conseguente diritto pubblico di passaggio.

17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione

dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere

il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al

patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere

favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio

disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31

dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio

territorialmente competente previa presentazione da parte

dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria

rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione

attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il

rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il

silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della

connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.

19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio

disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla tabella B

allegata al presente decreto ed è corrisposto in due rate di pari

importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre

2005.

19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio

disponibile dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo

abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale

competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data

di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali

insistono le opere medesime.

20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al

mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del

patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della filiale

dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31

dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al

comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni

venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.

21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 03 del

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004,

sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro,

a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il

predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo

periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con

effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle

allegate al D.M. 5 agosto 1998, n. 342 del Ministro dei trasporti e

della navigazione, rivalutate del trecento per cento.

23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del

Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree

da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.

24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione

delle aree demaniali è autorizzata una spesa fino ad un importo

massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di

concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro

per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano predispone un programma di interventi volti alla

riqualificazione delle aree demaniali. Il programma è approvato con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze.

25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio

1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come

ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre

1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal

presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino

ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato

ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria

della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento

superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì

applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra

relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri

cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in

sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi

complessivamente i 3.000 metri cubi.

26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito

di cui all'allegato 1:

a)  numeri da 1 a 3, nell'àmbito dell'intero territorio nazionale,

fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del

presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'àmbito degli immobili soggetti

a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

b)  numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui

all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di

legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la

possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a

sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.

27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge

28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque

suscettibili di sanatoria, qualora:

a)  siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato

con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis,

648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;

b)  non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento

antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo

quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;

c)  non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'areda

di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le

modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio

1985, n. 47, ed al presente decreto;

d)  siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti

sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi

idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e

paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali,

regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di

dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo

edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni

degli strumenti urbanistici;

e)  siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale

con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse

particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f)  fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n.

353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui

al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il

comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in

sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o

su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli

effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione

di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del

Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio

siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi

boschivi;

g)  siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al

demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da

diritti di uso civico.

28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e

decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della

legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e

integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come

riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per

quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove

compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.

47, e al predetto articolo 39.

29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere

dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli

416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo

conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a

procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere

conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi

edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti

sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle

condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale

ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione

sottoscritta nelle forme di cui articolo 46 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di

non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli

articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.

30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o

di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato

dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere

autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico

ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal

caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo

acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in

sanatoria di cui al comma 29.

31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non

comporta limitazione ai diritti dei terzi.

32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con

l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli

oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di

decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di

cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.

33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, emanano norme per la definizione del

procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo

abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro,

un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della

misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai

fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi

e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei

interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per

l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28

febbraio 1985, n. 47.

34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica

quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio

1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi

alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati

fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali

perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri

concessori sono determinati nella misura dei costi per la

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione

igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che

in proprio o in forme consortili, nell'àmbito delle zone perimetrate,

intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione

primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11

febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni,

secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali,

possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo

di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D

allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi

dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato

dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di

attuazione.

35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente

documentazione:

a)  dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47,

comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione

fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le

quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato

dei lavori relativo;

b)  qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia

giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una

certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della

professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;

c)  ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma

regionale.

36. La presentazione nei termini della domanda di definizione

dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il

decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto

pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2,

della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di

trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso

spettante.

37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della

documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della

denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute,

delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30

settembre 2004, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da

tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune,

equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini

previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è

stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni

realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle

sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.

47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380.

38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri

concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono

disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto.

39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto

previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23

dicembre 1994, n. 724.

40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i

medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli

abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali

per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della

istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato

dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e

oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le

modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre

1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle

concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri

di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere

oltre l'orario di lavoro ordinario.

41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria

presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e

dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive

modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di

conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della

citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al

comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e

delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente

comma.

42. omissis

43. omissis

43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti

l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre

1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi

delle predette leggi.

44. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «l'inizio» sono inserite

le seguenti: «o l'esecuzione».

45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «18 aprile 1962, n. 167

e successive modificazioni e integrazioni» sono inserite le seguenti:

«, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e

alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».

46. omissis

47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate

del cento per cento.

48. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, comma 2, le parole: «terzo mese» sono sostituite

dalle seguenti: «trenta giorni».

49. All'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, comma 1, dopo le parole: «atti tra vivi» sono

inserite le seguenti : «,nonché mortis causa».

49-bis. omissis

49-ter. omissis

49-quater. omissis

50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede,

nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e,

quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte

delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme

sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio

dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali

di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la

restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede con

quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

 

-  L'articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22,

dispone:

 

"Art. 24

Tutela degli insediamenti storici

 

1. La tutela del tessuto storico, sociale, culturale ed economico

degli insediamenti storici costituisce elemento necessario per la

pianificazione urbanistica.

2. Per garantire l'omogeneità della pianificazione degli

insediamenti storici, la Giunta provinciale, sentita la CUP e tenuto

conto dei piani degli insediamenti storici vigenti o adottati alla

data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge

provinciale 6 novembre 1978, n. 44, stabilisce indirizzi e criteri

generali per l'individuazione e la disciplina da parte dei comuni

degli insediamenti storici, nonché le categorie degli interventi

ammissibili sugli immobili e siti in essi ricompresi.

3. Nei comuni sprovvisti del piano regolatore generale, redatto ai

sensi dell'articolo 18, la Giunta provinciale può con propria

deliberazione, sentiti i comuni o su proposta degli stessi,

individuare e definire come insediamenti storici, siti, beni e

complessi di beni e stabilire per ciascuno di essi gli interventi

ammissibili. Di tali beni viene formato un elenco. La medesima

individuazione può essere operata nei confronti di insediamenti

storici, siti, beni e complessi di beni ricadenti nei comuni dotati di

piano regolatore generale, d'intesa con i comuni stessi. L'intesa si

intende accordata ed il parere non è più dovuto trascorsi

quarantacinque giorni dalla richiesta inoltrata al comune.

4. L'individuazione del bene e le modalità di intervento stabiliti

ai sensi del comma 3 prevalgono su eventuali diverse previsioni del

piano regolatore generale.

5. La deliberazione della Giunta provinciale è pubblicata sul

Bollettino ufficiale della regione e comunicata al comune interessato

e ai proprietari risultanti dal libro fondiario dei quali sia noto il

domicilio."

 

- La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 8

maggio 2000, n. 4, dispone:

"1.  Per i fini di cui alla presente legge si intendono:

 a)  per esercizi di vicinato le strutture di vendita al

dettaglio con superficie non superiore a 100 mq. nei comuni con

popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 150 mq. negli

altri comuni;"

 

- L'articolo 83 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come

sostituito con l'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre

1998, n. 10, dispone:

 

"Art. 83

Interventi soggetti ad autorizzazione

 

1.  Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi:

a)  l'occupazione di suolo pubblico o privato con depositi di

materiale, serre, tettoie quali pertinenze di attività o di residenza,

attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli e merci in

genere;

b)  i capanni di caccia fissi realizzati nelle aree ove è consentito

l'esercizio dell'attività venatoria;

c)  i reinterri e gli scavi, con esclusione delle cave e torbiere;

d)  le opere di manutenzione straordinaria;

e)  gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e le

opere di demolizione di immobili;

f)  le aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumi;

g)  le recinzioni, i muri di sostegno e contenimento fino a tre metri

di altezza, le pavimentazioni stradali, le sistemazioni esterne agli

edifici non comportanti aumenti di volume;

h)  la costruzione e la sostituzione di impianti tecnologici al

servizio di edifici esistenti, purché non comportanti aumenti di

volume, salvo il caso di volumi tecnici che si rendano indispensabili

in base a nuove disposizioni in materia;

i)  le opere e gli impianti necessari al rispetto della normativa

sullo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi,

all'igienicità ed idoneità degli edifici nonché alla sicurezza, purché

non comportanti aumenti di volume, salvo il caso di volumi tecnici che

si rendano indispensabili in base a nuove disposizioni in materia;

j)  le opere di miglioramento dei livelli di coibentazione termica,

acustica o di inerzia termica di edifici esistenti;

k)  le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a

carattere geognostico;

l)  i lavori di cui all'articolo 87, comma 5, per rendere l'opera

abitabile o agibile;

m)  i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano

terreno degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità

immobiliari;

n)  le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in

edifici esistenti;

o)  il mutamento senza opere della destinazione d'uso delle unità

immobiliari, quale risulta dal provvedimento di concessione o dalla

licenza edilizia o, per gli immobili costruiti prima dell'entrata in

vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni

alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), dallo stato di fatto,

purché sia rispettata la dotazione degli spazi di parcheggio di cui

all'articolo 73;

p)  le opere interne alle costruzioni che non comportino

modificazioni della sagoma e dei prospetti della costruzione né

aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari,

che non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle

singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica

dell'immobile e rispettino le originarie caratteristiche costruttive

degli edifici.

2.  L'autorizzazione non può avere durata superiore a tre anni;

qualora entro tale termine gli interventi non siano stati ultimati,

deve essere richiesta una nuova autorizzazione."

 

-  La legge 28 febbraio 1985, n. 47 è entrata in vigore il 17 marzo

1985.

 

-  L'articolo 88 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22,

come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 2000,

n. 4, dispone:

 

"Art. 88

Domande di autorizzazione e concessione

 

1.  Possono richiedere la concessione o l'autorizzazione i

proprietari dell'immobile nonché coloro che dimostrino di avere un

valido titolo risultante da atto pubblico o da scrittura privata

autenticata, da provvedimento dei poteri pubblici ovvero da

successione ereditaria.

2.  La domanda di concessione o di autorizzazione deve essere

corredata dalla prescritta documentazione tecnica in adeguato numero

di copie nonché dei provvedimenti citati al comma 4.

3.  Ogni comune deve tenere in pubblica visione i registri delle

domande e delle concessioni ed autorizzazioni rilasciate.

4.  La concessione edilizia e l'autorizzazione edilizia costituiscono

gli atti conclusivi finali per procedere alla realizzazione delle

opere richieste e sono subordinate all'avvenuto rilascio delle

autorizzazioni, visti, pareri e nulla-osta previsti:

a)  dal capo IV del presente titolo;

b)  dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale;

c)  dalle norme concernenti il vincolo idrogeologico di cui al regio

decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

d)  dalle norme relative al vincolo di cui alla legge 1 giugno 1939,

n. 1089;

e)  dall'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18;

f)  da altre disposizioni che lo prevedano.

5.  Prima di rilasciare l'autorizzazione o la concessione, il sindaco

deve accertarsi che il progetto delle opere sia stato sottoposto al

parere del servizio antincendi della Provincia ogni qualvolta tale

parere sia prescritto dalle norme in vigore."

 

- Il titolo VIII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22,

disciplina i contributi e gli oneri per il rilascio della concessione

edilizia. Si riportano le rubriche degli articoli di tale titolo:

-  Art. 106 (Contributo di concessione);

-  Art. 107 (Regolamento comunale);

-  Art. 108 (Determinazione del costo medio di costruzione);

-  Art. 109 (Onerosità della concessione per attività produttive);

-  Art. 110 (Onerosità della concessione per complessi ricettivi

turistici all'aperto);

-  Art. 111 (Esenzione dal contributo di concessione);

-  Art. 112 (Destinazione dei proventi delle concessioni).

 

-  Il titolo X della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22,

disciplina l'attività di vigilanza e le sanzioni. Si riportano le

rubriche degli articoli di tale titolo:

-  Art. 117 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia);

-  Art. 118 (Ordinanza di sospensione);

-  Art. 119 (Effetti dell'ordinanza di sospensione);

-  Art. 120 (Responsabilità del titolare della concessione, del

committente, del costruttore e del direttore dei lavori);

-  Art. 120 bis (Responsabilità del progettista per gli interventi

soggetti a denuncia d'inizio di attività);

-  Art. 121 (Definizione delle costruzioni abusive);

-  Art. 122 (Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità

dalla concessione);

-  Art. 123 (Lottizzazioni abusive);

-  Art. 124 (Determinazione del valore venale delle costruzioni);

-  Art. 125 (Demolizione di opere);

-  Art. 126 (Acquisizione gratuita);

-  Art. 127 (Coordinamento delle sanzioni pecuniarie);

-  Art. 128 (Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità

dall'autorizzazione o dalla denuncia d'inizio di attività);

-  Art. 129 (Concessione in sanatoria);

-  Art. 130 (Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e

riscossioni);

-  Art. 131 (Sanzioni a tutela del paesaggio);

-  Art. 132 (Sanzioni a tutela del paesaggio per l'apposizione di

cartelli o altri mezzi pubblicitari non autorizzati);

-  Art. 133 (Limitazioni agli incarichi professionali);

-  Art. 134 (Annullamento di provvedimenti);

-  Art. 135 (Interventi sostitutivi da parte della Giunta

provinciale).

 

-  L'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, come

modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 7 luglio 1997, n.

10, e dall'articolo 63 della legge provinciale 11 settembre 1998, n.

10, dispone:

 

"Art. 1

Oggetto

 

1.  La presente legge detta disposizioni di coordinamento per

l'applicazione nel territorio della Provincia delle norme contenute

nell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato da ultimo

dall'articolo 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e di quelle

contenute nell'articolo 2, commi da 38 a 59, della legge n. 662 del

1996. La legge disciplina inoltre le forme ed i modi con cui le opere

abusive, suscettibili di concessione o di autorizzazione in sanatoria

ai sensi delle citate norme statali, possono anche conseguire in

sanatoria i provvedimenti permissivi e i pareri di competenza

provinciale, quando si tratti di opere soggette ai vincoli stabiliti

ai sensi delle leggi concernenti le seguenti materie:

a)  piano urbanistico provinciale e relative norme di attuazione;

b)  tutela del paesaggio e dei valori paesistici ed ambientali;

c)  vincolo idrogeologico;

d)  tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e

popolare;

e)  salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale,

culturale e scientifico;

f)  acque pubbliche ed opere idrauliche di competenza provinciale;

g)  tutela relativa alle fasce di rispetto stradale di competenza

provinciale.

1 bis.  In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 2

settembre 1997, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale

della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni

al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e

delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni

amministrative dello Stato in materia di viabilità), qualora ai fini

della sanatoria di cui al comma 1 si renda necessario acquisire i

provvedimenti permissivi per la violazione dei vincoli in materia di

tutela delle fasce di rispetto delle strade statali, escluse le

autostrade, a decorrere dal 1° luglio 1998 le determinazioni sono rese

dai competenti organi provinciali secondo la disciplina e le procedure

della presente legge, sempreché entro tale data l'Ente nazionale per

le strade (ANAS) non si sia già pronunciato mediante la comunicazione

di un provvedimento espresso.

2.  Le norme statali richiamate al comma 1 si applicano nel

territorio della Provincia per quanto non diversamente disposto dalla

presente legge. I richiami contenuti nelle predette norme statali a

disposizioni di altre leggi statali sostituite nel territorio della

Provincia dalle disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991,

n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e successive

modifiche o integrazioni, o di altre leggi provinciali si intendono

effettuati a queste ultime.

3.  L'adeguamento della legislazione provinciale alle altre

disposizioni recate dall'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993,

n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.

493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, non pertinenti alla definizione agevolata delle

violazioni edilizie, sarà effettuato nei limiti e con le modalità

stabilite dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.

266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto

Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi

regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e

coordinamento).

4.  I provvedimenti permissivi e i pareri di competenza provinciale

previsti al comma 1 sono denominati in prosieguo 'determinazioni'."

 

-  L'articolo 2 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, come

modificato dall'articolo 53 della legge provinciale 9 settembre 1996,

n. 8, dispone:

 

"Art. 2

Disposizione di coordinamento

 

1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria di cui

all'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 deve

essere presentata al comune entro il termine perentorio del 31 maggio

1995, con le modalità e i contenuti ivi previsti, ed è corredata

inoltre dalla documentazione e dagli elaborati richiesti dalle

normative vigenti concernenti i vincoli di cui all'articolo 1, in

relazione ai quali viene richiesta la sanatoria ai sensi della

presente legge. In ogni caso la domanda e la documentazione di cui

sopra devono contenere appropriata corografia diretta ad individuare

l'esatta localizzazione dell'opera o intervento abusivi.

2. Il termine per la conclusione dei procedimenti relativi alla

concessione e all'autorizzazione edilizia in sanatoria scade il 28

febbraio 1997, anche per gli effetti di quanto stabilito dal quarto

periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.

724.

2 bis. Qualora l'opera abusiva sia realizzata su aree sottoposte ai

vincoli di cui all'articolo 1, il termine di cui al comma 2 è

determinato in mesi sei dalla data di ricevimento delle determinazioni

demandate alle strutture provinciali nel caso in cui le stesse

pervengano ai comuni ad avvenuta scadenza del termine di cui

all'articolo 6, comma 1, fermo restando quanto stabilito dal medesimo

articolo 6, comma 2.

3. È fatta salva la disciplina stabilita dal secondo comma

dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia

di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie). In tal caso, il termine di cui

all'articolo 3, comma 1, decorre dalla scadenza del termine per la

presentazione della domanda ivi prevista. Il termine di cui al comma 2

del presente articolo scade con il decorso di due anni dalla

presentazione della domanda.

4. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza

di concessione o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 129 della

legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 possono chiedere, nel

rispetto dei termini e degli obblighi previsti dalla presente legge e

dalle leggi statali richiamate all'articolo 1, che l'istanza sia

considerata domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

5. È fatta salva la disciplina statale concernente la misura

dell'oblazione e i termini per il versamento della stessa."

 

 

-  L'articolo 128 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22,

come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 15 gennaio

1993, n. 1, e poi sostituito dall'articolo 66 della legge provinciale

11 settembre 1998, n. 10, dispone:

 

"Art. 128

Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità

dall'autorizzazione o dalla denuncia d'inizio di attività

 

1.  Nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione ovvero a

denuncia d'inizio di attività di cui agli articoli 83 e 84, eseguiti

in assenza dell'autorizzazione o della denuncia, o in difformità dalle

stesse, o iniziati prima del termine di quaranta giorni dalla

presentazione della denuncia, il sindaco emette ingiunzione ai sensi

dell'articolo 122, comma 1.

2.  Se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini

dell'ingiunzione di cui all'articolo 122, comma 1, il sindaco applica

una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale

dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e

comunque in misura non inferiore a lire 2.000.000. Qualora le opere

risultino in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in luogo

dell'applicazione della sanzione pecuniaria, il sindaco può ordinare

la rimessa in pristino a spese dei responsabili dell'abuso.

3.  Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in

interventi di restauro o di risanamento conservativo eseguiti su

immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici come

individuati ai sensi dell'articolo 18, ovvero dell'articolo 24, se i

responsabili dell'abuso non provvedono nei termini dell'ingiunzione di

cui all'articolo 122, comma 1, in luogo dell'applicazione della

sanzione pecuniaria di cui al comma 2, il sindaco può ordinare la

restituzione in pristino a spese del contravventore irrogando altresì

una sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

4.  Nel caso di violazione delle norme concernenti l'abbattimento

delle barriere architettoniche il sindaco ordina la rimessa in

pristino a spese del contravventore in conformità al progetto

autorizzato o alla relazione inoltrata al comune ai sensi

dell'articolo 91 bis.

5.  Qualora le opere realizzate in assenza o difformità

dall'autorizzazione o dalla denuncia d'inizio di attività risultino

conformi agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con

quelli adottati, e risultino altresì conformi alla normativa

regolamentare edilizia vigente, il responsabile dell'abuso può

richiedere al sindaco, entro la scadenza dei termini per l'esecuzione

della ingiunzione di cui all'articolo 122, comma 1, il rilascio

dell'autorizzazione in sanatoria. Il rilascio dell'autorizzazione in

sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria di

lire 2.000.000 oltre al pagamento di eventuali oneri connessi al

rilascio dell'autorizzazione medesima. Per la procedura di rilascio

dell'autorizzazione in sanatoria si applica quanto previsto

dall'articolo 91, commi 1 e 2.

6.  In caso di presentazione della denuncia d'inizio di attività

quando le opere sono in corso, e nel caso d'inizio dei lavori prima

che sia decorso il termine di cui all'articolo 91 bis, comma 1, il

sindaco applica una sanzione pecuniaria pari a lire 1.000.000.

7.  Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano

qualora le opere siano eseguite in dipendenza di calamità naturali o

di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale.

8.  In tutti i casi previsti dal presente articolo resta comunque

ferma la necessità del rilascio dei provvedimenti previsti

all'articolo 88, comma 4, eventualmente necessari."

 

-  L'articolo 129 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22,

come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 15 gennaio

1993, n. 1, e poi sostituito dall'articolo 66 della legge provinciale

11 settembre 1998, n. 10, dispone:

 

"Art. 129

Concessione in sanatoria

 

1.  Fino alla scadenza dei termini per l'esecuzione dell'ingiunzione

prevista all'articolo 122, comma 1, il responsabile dell'abuso può

richiedere la concessione in sanatoria quando l'opera risulti conforme

agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli

adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento

della presentazione della domanda.

2.  Quando per la sanatoria siano necessari i provvedimenti di cui

all'articolo 88, comma 4, il sindaco può, su richiesta, prorogare i

termini fissati nell'ingiunzione al fine di consentire il

completamento della documentazione.

3.  Sulla richiesta di concessione in sanatoria il sindaco si

pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda,

trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

4.  Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al

pagamento del contributo di cui al titolo VIII nonché di una sanzione

pecuniaria pari al valore del contributo medesimo. Nei casi di

esenzione disciplinati dall'articolo 111, la sanzione pecuniaria è

pari al contributo dovuto negli altri casi ai sensi delle disposizioni

contenute nel medesimo titolo. Per i casi di difformità il contributo

e la relativa sanzione sono calcolati con riferimento alla parte di

opera difforme dalla concessione.

5.  In ogni caso, la sanzione pecuniaria di cui al comma 4 non può

essere inferiore a lire 2.000.000.

6.  Qualora non siano applicabili i criteri per il calcolo del

contributo di concessione la misura della sanzione è determinata dal

sindaco entro il limite minimo di lire 2.000.000 e massimo di lire

10.000.000.

7.  Qualora le opere abusive siano state realizzate altresì in

assenza o difformità alle autorizzazioni previste dall'articolo 93, il

sindaco invia alla Provincia una copia degli atti ai fini del

coordinamento delle sanzioni pecuniarie ai termini dell'articolo 127.

L'invio di copia degli atti alla Provincia sospende il termine per il

rilascio della concessione in sanatoria di cui al comma 3.

8.  Resta salvo il potere di rilasciare la concessione edilizia

quando sia regolarmente richiesta e conforme, al momento del rilascio,

alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle

adottate, anche se l'opera per la quale è richiesta sia già stata

realizzata abusivamente."

 

-  L'articolo 3 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5,

dispone:

 

"Art. 3

Esame preliminare

 

1. Il comune, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per

la ricezione delle domande di concessione o di autorizzazione in

sanatoria ai sensi della presente legge, trasmette al servizio

urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia copia delle

predette domande e della documentazione integrativa prevista

dall'articolo 2, comma 1, ai fini della sanatoria concernente la

violazione dei vincoli di competenza provinciale di cui all'articolo

1.

2. Al fine di assicurare un'adeguata istruttoria, il servizio

urbanistica e tutela del paesaggio inoltra tempestivamente copia delle

domande e della documentazione di cui al comma 1 ai servizi

provinciali nella cui sfera di competenza rientrano i vincoli previsti

dalle leggi concernenti le materie di cui all'articolo 1. Il medesimo

servizio può inoltre richiedere alle altre strutture provinciali i

pareri istruttori che esso ritenga opportuno acquisire per

l'assunzione delle determinazioni di competenza.

3. Ove dall'esame preliminare della documentazione le opere non

risultino abusivamente realizzate in violazione dei vincoli di cui

all'articolo 1, il servizio urbanistica e tutela del paesaggio ne dà

comunicazione all'interessato nonché al comune per l'ulteriore corso

del procedimento di sanatoria.

4. Il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio -

previa eventuale richiesta all'interessato della documentazione

integrativa necessaria in base alle norme vigenti - convoca la

conferenza di servizi di cui all'articolo 4, per l'acquisizione delle

determinazioni pertinenti ai vincoli violati dalle opere abusivamente

eseguite.

5. La conferenza di servizi di cui all'articolo 4 è indetta qualora

siano violati due o più vincoli previsti dall'articolo 1. Ove risulti

che l'opera sia stata eseguita abusivamente in violazione di uno solo

dei vincoli annoverati all'articolo 1, la relativa determinazione in

sanatoria è resa - in deroga alle procedure ed alle attribuzioni

stabilite dalle leggi vigenti - entro il termine prescritto

dall'articolo 6 dal dirigente del servizio nella cui sfera di

competenza rientra il vincolo violato.

6. Qualora il comune non proceda agli adempimenti stabiliti dal comma

1 nei termini ivi previsti, la Giunta provinciale può - previa diffida

- nominare un commissario ad acta per l'assolvimento delle medesime

incombenze.

7. L'integrazione o la regolarizzazione della documentazione ai sensi

del comma 4 possono essere richieste per una sola volta dal servizio

urbanistica e tutela del paesaggio, anche su segnalazione delle altre

strutture provinciali competenti, ovvero dal servizio competente di

cui al secondo periodo del comma 5. Il termine previsto dall'articolo

6 è sospeso dalla data di invio della comunicazione fino alla data di

ricezione della documentazione richiesta."

 

-  L'articolo 6 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, come

modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 7 luglio 1997, n.

10, dispone:

 

"Art. 6

Termini

 

1.  Le determinazioni demandate alle strutture provinciali dalla

presente legge sono rese entro undici mesi dalla scadenza del termine

per la ricezione di copia delle domande di concessione o di

autorizzazione in sanatoria e della documentazione integrativa a norma

degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1.

2.  Il decorso del termine di cui al precedente comma 1 senza

l'adozione di alcun provvedimento equivale a determinazione favorevole

in sanatoria in ordine alla violazione dei vincoli di competenza

provinciale previsti all'articolo 1.

3.  La disciplina di cui al comma 2 non si applica qualora, decorso

il termine di cui al comma 1, non siano state rese in senso favorevole

le determinazioni in sanatoria in ordine alla violazione dei vincoli

di competenza provinciale corrispondenti a quelli elencati

all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,

come introdotto dall'articolo 2, comma 44, della legge 23 dicembre

1996, n. 662. Si applicano in tal caso le disposizioni statali ivi

previste."

 

-  L'articolo 10 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5,

dispone:

 

"Art. 10

Contributi e oneri di concessione

 

1.  Il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi delle norme

statali richiamate all'articolo 1 è subordinato all'assolvimento degli

obblighi previsti dalla disciplina stabilita dal titolo VIII della

legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, da ultimo modificata dalla

legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36. L'importo del contributo di

concessione è determinato in conformità alle tariffe vigenti alla data

di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le domande di cui all'articolo 14 si applicano le tariffe

vigenti alla data del 30 giugno 1989.

3. Non si applicano le disposizioni statali relative

all'anticipazione ed alla rateizzazione del contributo di concessione.

Eventuali somme versate a titolo di anticipazione al comune sono

detratte all'atto del pagamento ai sensi del comma 5 dell'articolo 106

della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

4. Il contributo è corrisposto al comune all'atto del rilascio della

concessione in sanatoria ovvero, per gli effetti del quarto periodo

del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,

entro il termine del 28 febbraio 1997 o, ricorrendone i presupposti,

entro il diverso termine previsto dall'articolo 2, comma 3.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle opere

realizzate dopo il 1° settembre 1967."

 

-  L'articolo 7 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5,

dispone:

 

"Art. 7

Sanatoria delle violazioni dei vincoli provinciali

 

1. Le determinazioni in sanatoria concernenti la violazione dei

vincoli di cui all'articolo 1 sono rese in termini favorevoli, ove -

in relazione alla natura e destinazione dei lavori eseguiti nonché

alla entità delle alterazioni arrecate - le opere abusivamente

realizzate non siano tali da pregiudicare gli interessi tutelati dai

vincoli di cui all'articolo 1.

2. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale, le opere

di completamento e/o di adeguamento statico possono essere eseguite

subordinatamente all'emanazione delle determinazioni favorevoli, anche

a carattere prescrittivo, concernenti la violazione dei vincoli di cui

all'articolo 1 ovvero al verificarsi della condizione prevista

dall'articolo 6, comma 2.

3. L'efficacia delle determinazioni in sanatoria di cui ai commi 1 e

2 e del silenzio-assenso di cui all'articolo 6, comma 2, è subordinata

al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata ai sensi

dell'articolo 9. L'importo della sanzione è versato integralmente a

favore del comune territorialmente interessato all'atto del rilascio

della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria ovvero, per gli

effetti del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23

dicembre 1994, n. 724, entro il termine del 28 febbraio 1997 o,

ricorrendone i presupposti, entro il diverso termine previsto

dall'articolo 2, comma 3."

 

-  L'articolo 9 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5,

dispone:

 

"Art. 9

Determinazione della sanzione

 

1. La sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 7, comma 3, è

fissata in una somma pari al 50 per cento dell'ammontare

dell'oblazione determinata in via definitiva ai sensi della normativa

statale per le tipologie di opere di cui ai numeri 1, 2 e 3 della

tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, quando la

violazione riguardi anche i vincoli di cui all'articolo 1, comma 1,

lettere b) e d), della presente legge; nel caso di violazioni di uno o

più degli altri vincoli ivi previsti nell'esecuzione delle medesime

tipologie di opere la predetta somma è fissata in misura pari al 25

per cento dell'ammontare dell'oblazione.

2. Per le tipologie di opere di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 della

tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, la sanzione è

fissata in lire 600.000, quando le stesse siano state eseguite anche

in violazione dei vincoli di cui all'articolo 1, lettere b) e d), e,

rispettivamente, in lire 300.000, se eseguite in violazione di uno o

più degli altri vincoli ivi previsti.

3. È fatto salvo quando disposto dagli articoli 11 e 14."

 

 

-  L'articolo 11 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5,

dispone:

 

"Art. 11

Sanatoria di abusi in mera violazione dei vincoli

 

1.  Il rilascio in sanatoria dei provvedimenti permissivi per le

opere e gli interventi realizzati entro il 31 dicembre 1993 in

violazione dei vincoli di cui all'articolo 1, comma 1, è consentito

anche nel caso in cui non ricorre la necessità della definizione

agevolata delle violazioni edilizie ai sensi della normativa statale.

2.  A tal fine è data facoltà di presentare domanda di autorizzazione

in sanatoria al servizio urbanistica e tutela del paesaggio entro il

termine del 31 maggio 1995, corredata dalla documentazione e dagli

elaborati previsti dall'articolo 2, comma 1.

3.  Alle domande di cui al comma 2 si applica la disciplina della

presente legge concernente il rilascio delle determinazioni in

sanatoria.

4.  Nei casi previsti dai commi precedenti si applica la disciplina

sanzionatoria prevista dall'articolo 14 della legge provinciale 2

settembre 1985, n. 16. A tal fine si applicano sempre le misure della

sanzione previste dalla seconda colonna della tabella A, allegata alla

legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16. L'importo della sanzione è

determinato dalle strutture provinciali competenti ai sensi della

presente legge ed è versato integralmente a favore del comune

territorialmente interessato.

5.  In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 8,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere presentata domanda di

concessione edilizia o di autorizzazione in sanatoria, ove queste

ultime siano state accordate in assenza delle autorizzazioni

concernenti i vincoli ivi previsti. In tal caso il rilascio della

concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato

al conseguimento delle autorizzazioni concernenti i predetti vincoli."

 

 

LAVORI PREPARATORI

 

-  Disegno di legge 3 febbraio 2004, n. 20, d'iniziativa della

Giunta provinciale (su proposta dell'assessore Mauro Gilmozzi),

concernente "Disposizioni in materia di definizione degli illeciti

edilizi (condono edilizio)".

-  Assegnato alla Terza commissione permanente il 9 febbraio 2004.

-  Parere favorevole della Terza commissione permanente espresso il

20 febbraio 2004.

-  Approvato dal Consiglio provinciale il 5 marzo 2004.

  

 

 

 

 

Formula Finale: 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 8 marzo 2004
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI  

 

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