Legge valledaosta

Legge valledaosta

DateFormat

29 ottobre 2004

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5-02-2004
REGIONE VALLE D'AOSTA

Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
N. 8
del 24 febbraio 2004

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

    

  

 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Oggetto)

 

1.   In attuazione della competenza legislativa esclusiva di cui

all'articolo 2, comma primo, lettere g) e q), della legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la

Valle d'Aosta), e con riferimento all'articolo 32, comma 4, del

decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti

per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei

conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, e modificato dalla legge 24 dicembre

2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), la Regione disciplina le

iniziative, le modalità e le procedure di intervento finalizzate:

 

a)   alla definizione, mediante sanatoria amministrativa, degli

illeciti edilizi;

b)   alla riqualificazione e alla valorizzazione dei beni urbanistici,

ambientali e paesaggistici situati nel territorio regionale.

 

 

  

 

   

  

 

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA DEGLI ABUSI
EDILIZI

ARTICOLO 2

(Divieto generale di sanatoria)

 

1.   Non è ammessa la sanatoria di interventi urbanistici o edilizi

abusivi, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 84 della

legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di

pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

 

2.   Sono fatti salvi i procedimenti per i quali sia stata presentata

regolare domanda di rilascio di titolo abilitativo in sanatoria, ai

sensi e nei termini previsti dal capo IV della legge 28 febbraio

1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), e dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e

successive modificazioni.

 

  

 

   

  

ARTICOLO 3

(Limiti all'applicazione dell'articolo 32 del decreto legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 novembre 2003, n. 326)

 

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 2, comma 1, e salvo

quanto previsto ai commi 2 e 3, sono suscettibili di sanatoria gli

illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del d.l. 269/2003, convertito

dalla l. 326/2003.

 

2.   L'articolo 32, comma 27, lettera d), del d.l. 269/2003,

convertito dalla l. 326/2003, trova altresì applicazione

relativamente ai seguenti immobili:

 

a)   siti di importanza comunitaria individuati con deliberazione

della Giunta regionale 29 aprile 2002, n. 1460 (Approvazione

dell'elenco dei siti proposti dall'Unione europea come siti di

importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica

europea, denominata natura 2000, ai sensi della direttiva

92/43/CEE);

b)   aree ubicate all'interno delle zone di tipo E di PRG, qualificate

di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o

di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale;

c)   beni culturali isolati di cui all'articolo 37 del piano territoriale

paesistico (PTP) approvato con legge regionale 10 aprile 1998,

n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle

d'Aosta (PTP));

d)   edifici censiti come documento nei PRG, ai sensi dell'articolo

8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti

per la tutela dei beni culturali).

 

3.   Non sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di

illecito di cui all'allegato 1 del d.l. 269/2003, convertito dalla l.

326/2003, che comportino ampliamento volumetrico di

manufatti o nuove costruzioni.

 

4.   Sono suscettibili di sanatoria, con le limitazioni di cui al

comma 2, le seguenti opere:

 

a)   strutture pertinenziali agli edifici esistenti, prive di funzionalità

autonoma, ancorché comportino ampliamento volumetrico di

manufatti;

b)   strutture pertinenziali agli edifici residenziali esistenti, prive di

funzionalità autonoma, ancorché comportino nuove opere o

ampliamento volumetrico di manufatti;

c)   ampliamenti per adeguamento igienico-sanitario di edifici

esistenti, senza aumento delle unità abitative.

 

5.   Ai sensi dell'articolo 32, comma 34, del d.l. 269/2003,

convertito dalla l. 326/2003, gli oneri di concessione relativi alle

opere abusive oggetto di sanatoria sono incrementati del 100

per cento e sono comunque dovuti nella misura minima di euro

500,00.

 

  

 

   

  

ARTICOLO 4

(Rinvio)

 

1.   La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari

competenti, definisce, con apposita deliberazione, le modalità

di applicazione dell'articolo 3.

 

 

  

 

   

  

ARTICOLO 5

(Determinazione dell'indennità pecuniaria di cui all'articolo 164

del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490)

 

1.   Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro per i beni

culturali e ambientali 26 settembre 1997 (Determinazione dei

parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità

risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte

a vincolo), quando il parametro danno sia pari a zero, la

somma equivalente di cui all'articolo 164 del decreto legislativo

29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni

legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma

dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352), è dovuta in misura

pari a euro 1.000,00, per qualsiasi tipologia di opera abusiva,

anche con riferimento alle pratiche per le quali la struttura

regionale competente in materia di tutela del paesaggio abbia

già rilasciato il parere finalizzato alla sanatoria.

 

2.   La Regione determina la misura dell'indennità risarcitoria di

cui all'articolo 164 del d.lgs. 490/1999 quando sia stato

accertato, da parte delle strutture competenti in materia di beni

culturali e di tutela del paesaggio, un danno

paesaggistico-ambientale. Il contravventore provvede al

versamento della somma dovuta con le modalità previste dalla

normativa vigente. Le disposizioni di cui al presente comma

trovano applicazione anche con riferimento alle pratiche

pendenti e non ancora definite alla data di entrata in vigore

della presente legge.

 

 

 

  

 

   

  

 

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEI BENI URBANISTICI, AMBIENTALI E
PAESAGGISTICI

ARTICOLO 6

(Obiettivi)

 

1.   Le iniziative di interesse regionale finalizzate alla

riqualificazione e alla valorizzazione dei beni urbanistici,

ambientali e paesaggistici perseguono l'obiettivo dell'organica

valorizzazione del territorio regionale, anche a scopo

turistico-culturale, attraverso:

 

a)   la prevenzione di situazioni di alterazione dell'equilibrio

ambientale e paesaggistico, mediante la valorizzazione dei

relativi beni;

b)   il ripristino di situazioni di alterazione dell'equilibrio

ambientale, con particolare riguardo alla ripresa dei cicli

naturali e al recupero delle aree alla coltivazione;

c)   il ripristino ambientale e paesaggistico completo, da

realizzarsi anche attraverso l'ammodernamento delle

urbanizzazioni e dell'arredo urbano;

d)   il riordino di insediamenti esistenti ed il riuso di aree

dismesse o degradate.

 

 

  

 

   

  

ARTICOLO 7

(Strumenti di realizzazione delle iniziative)

 

1.   La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli

enti locali istituito ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale

7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle

d'Aosta), definisce le priorità concernenti la realizzazione delle

iniziative di interesse regionale di cui all'articolo 6.

 

2.   La struttura regionale competente in materia di ambiente,

sulla base delle priorità definite ai sensi del comma 1 e tenuto

conto delle eventuali segnalazioni di intervento da parte di

Comuni, singoli o associati, anche attraverso le Comunità

montane, o di altri enti pubblici a ciò interessati, predispone un

apposito piano contenente i seguenti elementi:

 

a)   la valutazione delle esigenze del settore e delle tendenze

evolutive prevedibili;

b)   le linee di politica ambientale da perseguire per la

realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 6;

c)   l'elenco degli interventi di interesse regionale, con

l'indicazione delle modalità di predisposizione dei progetti, di

finanziamento e della spesa presunta per la loro realizzazione.

 

3.   Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio

regionale e può essere integrato di anno in anno mediante

l'inserimento di nuovi interventi.

 

4.   Gli interventi individuati dal piano sono realizzati mediante

l'elaborazione di progetti, anche integrati, orientati secondo le

linee programmatiche del PTP. I progetti devono essere

conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli

strumenti urbanistici vigenti.

 

 

  

 

   

  

 

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ARTICOLO 8

(Disposizioni finanziarie)

 

1.   L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è

determinato complessivamente in euro 50.000,00 per l'anno

2004 e in annui euro 350.000,00 a decorrere dall'anno 2005.

 

2.   L'onere di cui al comma 1 per l'anno 2004 trova copertura

nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

per l'anno finanziario 2004 nell'obiettivo programmatico

2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) e si provvede mediante

riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo

39660 (Spese per interventi di insediamento del verde

pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero

ambientale di aree degradate) dell'obiettivo programmatico

2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali).

 

3.   L'onere di cui al comma 1 per gli anni 2005 e 2006 trova

copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio

pluriennale della Regione per gli anni 2004/2006 nell'obiettivo

programmatico 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) e si

provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nei

seguenti capitoli dello stesso obiettivo programmatico:

 

a)   capitolo 39660 (Spese per interventi di insediamento del

verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il

recupero ambientale di aree degradate) per annui euro

50.000,00 per gli anni 2005 e 2006;

b)   capitolo 67370 (Contributi per la bonifica di aree inquinate)

per annui euro 300.000,00 per gli anni 2005 e 2006.

 

4.   Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è

autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta

dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le

occorrenti variazioni di bilancio.

 

  

 

   

  

ARTICOLO 9

(Dichiarazione d'urgenza)

 

1.   La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo

31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed

entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

  

 

 

 

 

Formula Finale: 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 febbraio 2004.

Il Presidente
PERRIN  

 

Banner grande colonna destra interna

Aggregatore Risorse

ScriptAnalytics

Cerca