LR 18 - 2005 TOSCANA - 12

LR 18 - 2005 TOSCANA - 12

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24 maggio 2005
LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 31-01-2005
REGIONE TOSCANA

Disciplina del settore fieristico.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 8
del 7 febbraio 2005

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

 

 

 

Capo I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità 
1.          La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività fieristica ai fini della 
promozione delle attività economiche, della valorizzazione dei sistemi 
produttivi e dello sviluppo delle relazioni commerciali. 

 

 

 

ARTICOLO 2

Definizioni
1.          Ai fini della presente legge si intendono per:
a)         "manifestazioni fieristiche" le attività commerciali, limitate nel tempo e 
volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di 
beni e servizi che si svolgono in spazi fieristici;
b)         "quartiere fieristico" l'area edificata e attrezzata per ospitare 
manifestazioni fieristiche;
c)         "ente fieristico" il soggetto che ha la disponibilità, a qualunque titolo, del 
quartiere fieristico;
d)         "superficie netta" la superficie in metri quadrati effettivamente occupati 
dagli espositori;
e)         "disciplinare della manifestazione" il regolamento della manifestazione 
fieristica.

 

 

 

ARTICOLO 3

Ambito di applicazione
1.          Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:
a)         le esposizioni universali disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni 
internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928;
b)         le esposizioni permanenti di beni e servizi; 
c)         le esposizioni di beni e servizi realizzate presso i locali di produzione, 
organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
d)         le esposizioni a scopo promozionale e di vendita, realizzate nell'ambito di 
convegni o manifestazioni culturali.
 

 

 

 

 

Capo II
Organizzazione di manifestazioni fieristiche

ARTICOLO 4

Certificazione del bilancio 
1.          Per le manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale e 
nazionale, di cui all'articolo 7, si richiede agli organizzatori la certificazione 
del proprio bilancio annuale a cura di una società di revisione iscritta 
nell'apposito albo della Commissione nazionale per le società e la borsa 
(CONSOB) o di equivalente organo del paese di appartenenza.

 

 

 

ARTICOLO 5

Requisiti di onorabilità degli organizzatori 
1.          Non possono svolgere l'attività fieristica:
a)         coloro che sono stati dichiarati falliti salvo che abbiano ottenuto la 
riabilitazione;
b)         coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c)         coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
d)         coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva con sentenza 
passata in giudicato per truffa, furto, estorsione, ricettazione, riciclaggio, 
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro 
la persona commessi con violenza;
e)         coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla 
legge 27 dicembre 1956, n.1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle 
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo 
modificata dalla legge 26 marzo 2001, n.128 o nei cui confronti sia stata 
applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 
(Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 22 dicembre 
1999, n. 512.
2.          Il divieto di esercizio dell'attività fieristica, permane per la durata di tre 
anni e il suddetto termine decorre nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d) 
dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Nel 
caso di cui al comma 1, lettera e) il termine decorre dal giorno in cui è 
scaduto il termine di durata della misura di prevenzione o la stessa è stata 
revocata. 
3.          Ove l'attività fieristica sia svolta da società, associazioni o organismi 
collettivi i requisiti di cui al comma 1 sono richiesti ai soggetti per i quali è 
previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi 
al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

 

 

 

ARTICOLO 6

Denuncia di inizio attività
 
1.          Per lo svolgimento di manifestazione fieristica è necessaria la denuncia di 
inizio attività presentata almeno trenta giorni prima da parte 
dell'organizzatore al comune nel quale si svolge la manifestazione.
2.          Nella denuncia di inizio attività l'interessato dichiara:
a)         il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
b)         l'eventuale qualifica della manifestazione fieristica ai sensi dell'articolo 7.
3.          Alla denuncia di inizio attività é allegato il disciplinare della 
manifestazione fieristica e la dichiarazione del titolare del quartiere o spazio 
fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 8.

 

 

 

ARTICOLO 7

Qualificazione delle manifestazioni fieristiche
1.          Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, 
nazionale e regionale.
2.          La qualificazione territoriale della manifestazione fieristica non costituisce 
requisito obbligatorio per lo svolgimento della manifestazione. 
3.          La qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e 
regionale dipende dal numero e dalla provenienza degli espositori e 
visitatori delle precedenti edizioni, specificati nel regolamento di cui 
all'articolo 16.
4.          Per la manifestazione alla prima edizione la qualifica dipende dai criteri 
stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 16.
5.          La qualificazione della manifestazione è oggetto di autocertificazione da 
parte del soggetto organizzatore contestualmente alla denuncia di inizio 
dell'attività di cui all'articolo 6.

 

 

 

ARTICOLO 8

Requisiti degli spazi fieristici
1.          Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali si 
svolgono in quartieri fieristici o in aree o edifici temporaneamente adibiti 
aventi i requisiti di idoneità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16.
2.          I quartieri fieristici esistenti sono adeguati ai requisiti di idoneità di cui al 
comma 1 entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16.

 

 

 

ARTICOLO 9

Gestione dei quartieri fieristici 
1.          La gestione dei quartieri fieristici è svolta in modo che siano assicurati il 
rispetto della trasparenza e la parità di condizioni tra gli operatori.
2.          Gli enti fieristici che svolgono anche attività di organizzatori di 
manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile e 
amministrativa delle diverse attività.

 

 

 

ARTICOLO 10

Calendario fieristico
1.          Il calendario fieristico è annualmente adottato dal dirigente della 
competente struttura della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione Toscana.
2.          Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali sono 
inserite nel calendario fieristico su istanza degli organizzatori e a tal fine i 
comuni trasmettono alla Regione le informazioni necessarie, compresi i dati 
riguardanti le manifestazioni organizzate direttamente dai comuni stessi.
3.          L'inserimento della manifestazione fieristica nel calendario fieristico non 
costituisce requisito obbligatorio per il relativo svolgimento.
4.          I termini e le modalità di trasmissione sono stabiliti nel regolamento di cui 
all'articolo 16.
5.          La predisposizione e la pubblicazione del calendario fieristico italiano 
avviene in coordinamento con le altre regioni e province autonome.

 

 

 

ARTICOLO 11

Concomitanze fra manifestazioni fieristiche 
1.          Al fine di evitare concomitanze fra manifestazioni appartenenti allo stesso 
settore merceologico, la Regione su istanza anche di uno dei soggetti 
promuove, in collaborazione con gli enti locali interessati, forme di 
coordinamento fra gli organizzatori delle manifestazioni concomitanti, fermo 
restando il diritto degli organizzatori stessi di svolgere liberamente le 
manifestazioni fieristiche programmate.

 

 

 

 

Capo III
Vigilanza e sanzioni

ARTICOLO 12

Vigilanza
1.          All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le 
disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
2.          Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e a introitare 
i proventi.

 

 

 

ARTICOLO 13

Sanzioni
1.          In caso di organizzazione di manifestazioni fieristiche senza denuncia di 
inizio attività si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 5,00 euro 
ad un massimo di 50,00 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta.
2.          In caso di abuso della qualifica di manifestazione a carattere 
internazionale, nazionale e regionale, si applica la sanzione amministrativa 
da un minimo di 5,00 euro a un massimo di 50,00 euro per ciascun metro 
quadrato di superficie netta.
3.          In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo le 
sanzioni amministrative sono raddoppiate.

 

 

 

 

Capo IV
Settore fieristico

ARTICOLO 14

Monitoraggio
1.          La Regione effettua il monitoraggio del settore fieristico anche ai fini della 
verifica della correttezza e veridicità dei dati inerenti lo svolgimento delle 
manifestazioni fieristiche rilevanti per la relativa qualificazione.

 

 

 

ARTICOLO 15

Coordinamento interregionale
1.          Per il miglior esercizio delle funzioni in materia di attività fieristica la 
Regione partecipa a forme di coordinamento interregionale per la 
definizione di criteri uniformi di regolamentazione del settore fieristico.
 

 

 

 

 

Capo V
Disposizioni finali

ARTICOLO 16

Regolamento di attuazione
1.          Con il regolamento, la Regione, stabilisce:
a)         i requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche e i sistemi di 
rilevazione e certificazione dei relativi dati;
b)         i requisiti di quartieri e spazi fieristici;
c)         le procedure per la formazione e la pubblicazione dei calendari fieristici;
d)         i settori di specializzazione merceologica con relativa codifica.

 

 

 

ARTICOLO 17

Abrogazioni
1.          Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 
16 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)         legge regionale 21 novembre 1974, n. 70 (Riforma della disciplina 
relativa a mostre fiere e esposizioni e delega delle funzioni amministrative 
agli enti locali);
b)         legge regionale 10 marzo 1987, n. 18 (Modifiche e integrazioni alla legge 
regionale 21 novembre 1974, n. 70 relativa alla disciplina delle mostre e 
fiere e esposizioni);
c)         legge regionale 19 agosto 1987, n. 45 (Interpretazione autentica del 
secondo comma dell'articolo 11-ter della L.R. 21 novembre 1974, n. 70. 
Modificata con la L.R. 10 marzo 1987, n. 18);
d) legge regionale 5 marzo 1997, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 21 
novembre 1974, n. 70 e successive modificazioni e integrazioni in materia di 
mostre e fiere).
 

 
Note:

NOTE
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
 
Proposta di legge della Giunta regionale 29 novembre 2004, n. 17
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 7 dicembre 2004, n. 416
Proponente: 
Assessore Susanna Cenni
Assegnata alla 3^ Commissione consiliare (parere referente)
Messaggio della Commissione in data 21 gennaio 2005
Approvata in data 26 gennaio 2005 
Divenuta legge regionale 4/2005 (atti del Consiglio)


 

 

Formula Finale:

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Toscana.

Firenze, 31 gennaio 2005

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta
del 26.01.2005.

 

Le Leggi Regionali

 

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