LR 18 - 2005 TOSCANA - 12
LR 18 - 2005 TOSCANA - 12
LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 31-01-2005 | |
Il Consiglio regionale ha approvato
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Capo I |
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ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "manifestazioni fieristiche" le attività commerciali, limitate nel tempo e
volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di
beni e servizi che si svolgono in spazi fieristici;
b) "quartiere fieristico" l'area edificata e attrezzata per ospitare
manifestazioni fieristiche;
c) "ente fieristico" il soggetto che ha la disponibilità, a qualunque titolo, del
quartiere fieristico;
d) "superficie netta" la superficie in metri quadrati effettivamente occupati
dagli espositori;
e) "disciplinare della manifestazione" il regolamento della manifestazione
fieristica.
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ARTICOLO 3
Ambito di applicazione
1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) le esposizioni universali disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni
internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928;
b) le esposizioni permanenti di beni e servizi;
c) le esposizioni di beni e servizi realizzate presso i locali di produzione,
organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
d) le esposizioni a scopo promozionale e di vendita, realizzate nell'ambito di
convegni o manifestazioni culturali.
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Capo II
Organizzazione di manifestazioni fieristiche
ARTICOLO 4
Certificazione del bilancio
1. Per le manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale e
nazionale, di cui all'articolo 7, si richiede agli organizzatori la certificazione
del proprio bilancio annuale a cura di una società di revisione iscritta
nell'apposito albo della Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB) o di equivalente organo del paese di appartenenza.
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ARTICOLO 5
Requisiti di onorabilità degli organizzatori
1. Non possono svolgere l'attività fieristica:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
d) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva con sentenza
passata in giudicato per truffa, furto, estorsione, ricettazione, riciclaggio,
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro
la persona commessi con violenza;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla
legge 27 dicembre 1956, n.1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo
modificata dalla legge 26 marzo 2001, n.128 o nei cui confronti sia stata
applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 22 dicembre
1999, n. 512.
2. Il divieto di esercizio dell'attività fieristica, permane per la durata di tre
anni e il suddetto termine decorre nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d)
dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Nel
caso di cui al comma 1, lettera e) il termine decorre dal giorno in cui è
scaduto il termine di durata della misura di prevenzione o la stessa è stata
revocata.
3. Ove l'attività fieristica sia svolta da società, associazioni o organismi
collettivi i requisiti di cui al comma 1 sono richiesti ai soggetti per i quali è
previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi
al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
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ARTICOLO 6
Denuncia di inizio attività
1. Per lo svolgimento di manifestazione fieristica è necessaria la denuncia di
inizio attività presentata almeno trenta giorni prima da parte
dell'organizzatore al comune nel quale si svolge la manifestazione.
2. Nella denuncia di inizio attività l'interessato dichiara:
a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
b) l'eventuale qualifica della manifestazione fieristica ai sensi dell'articolo 7.
3. Alla denuncia di inizio attività é allegato il disciplinare della
manifestazione fieristica e la dichiarazione del titolare del quartiere o spazio
fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 8.
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ARTICOLO 7
Qualificazione delle manifestazioni fieristiche
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale,
nazionale e regionale.
2. La qualificazione territoriale della manifestazione fieristica non costituisce
requisito obbligatorio per lo svolgimento della manifestazione.
3. La qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e
regionale dipende dal numero e dalla provenienza degli espositori e
visitatori delle precedenti edizioni, specificati nel regolamento di cui
all'articolo 16.
4. Per la manifestazione alla prima edizione la qualifica dipende dai criteri
stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 16.
5. La qualificazione della manifestazione è oggetto di autocertificazione da
parte del soggetto organizzatore contestualmente alla denuncia di inizio
dell'attività di cui all'articolo 6.
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ARTICOLO 8
Requisiti degli spazi fieristici
1. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali si
svolgono in quartieri fieristici o in aree o edifici temporaneamente adibiti
aventi i requisiti di idoneità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16.
2. I quartieri fieristici esistenti sono adeguati ai requisiti di idoneità di cui al
comma 1 entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16.
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ARTICOLO 9
Gestione dei quartieri fieristici
1. La gestione dei quartieri fieristici è svolta in modo che siano assicurati il
rispetto della trasparenza e la parità di condizioni tra gli operatori.
2. Gli enti fieristici che svolgono anche attività di organizzatori di
manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile e
amministrativa delle diverse attività.
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ARTICOLO 10
Calendario fieristico
1. Il calendario fieristico è annualmente adottato dal dirigente della
competente struttura della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Toscana.
2. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali sono
inserite nel calendario fieristico su istanza degli organizzatori e a tal fine i
comuni trasmettono alla Regione le informazioni necessarie, compresi i dati
riguardanti le manifestazioni organizzate direttamente dai comuni stessi.
3. L'inserimento della manifestazione fieristica nel calendario fieristico non
costituisce requisito obbligatorio per il relativo svolgimento.
4. I termini e le modalità di trasmissione sono stabiliti nel regolamento di cui
all'articolo 16.
5. La predisposizione e la pubblicazione del calendario fieristico italiano
avviene in coordinamento con le altre regioni e province autonome.
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ARTICOLO 11
Concomitanze fra manifestazioni fieristiche
1. Al fine di evitare concomitanze fra manifestazioni appartenenti allo stesso
settore merceologico, la Regione su istanza anche di uno dei soggetti
promuove, in collaborazione con gli enti locali interessati, forme di
coordinamento fra gli organizzatori delle manifestazioni concomitanti, fermo
restando il diritto degli organizzatori stessi di svolgere liberamente le
manifestazioni fieristiche programmate.
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Capo III
Vigilanza e sanzioni
ARTICOLO 12
Vigilanza
1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le
disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e a introitare
i proventi.
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ARTICOLO 13
Sanzioni
1. In caso di organizzazione di manifestazioni fieristiche senza denuncia di
inizio attività si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 5,00 euro
ad un massimo di 50,00 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta.
2. In caso di abuso della qualifica di manifestazione a carattere
internazionale, nazionale e regionale, si applica la sanzione amministrativa
da un minimo di 5,00 euro a un massimo di 50,00 euro per ciascun metro
quadrato di superficie netta.
3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo le
sanzioni amministrative sono raddoppiate.
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Capo IV
Settore fieristico
ARTICOLO 14
Monitoraggio
1. La Regione effettua il monitoraggio del settore fieristico anche ai fini della
verifica della correttezza e veridicità dei dati inerenti lo svolgimento delle
manifestazioni fieristiche rilevanti per la relativa qualificazione.
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ARTICOLO 15
Coordinamento interregionale
1. Per il miglior esercizio delle funzioni in materia di attività fieristica la
Regione partecipa a forme di coordinamento interregionale per la
definizione di criteri uniformi di regolamentazione del settore fieristico.
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Capo V
Disposizioni finali
ARTICOLO 16
Regolamento di attuazione
1. Con il regolamento, la Regione, stabilisce:
a) i requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche e i sistemi di
rilevazione e certificazione dei relativi dati;
b) i requisiti di quartieri e spazi fieristici;
c) le procedure per la formazione e la pubblicazione dei calendari fieristici;
d) i settori di specializzazione merceologica con relativa codifica.
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ARTICOLO 17
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo
16 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 21 novembre 1974, n. 70 (Riforma della disciplina
relativa a mostre fiere e esposizioni e delega delle funzioni amministrative
agli enti locali);
b) legge regionale 10 marzo 1987, n. 18 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 21 novembre 1974, n. 70 relativa alla disciplina delle mostre e
fiere e esposizioni);
c) legge regionale 19 agosto 1987, n. 45 (Interpretazione autentica del
secondo comma dell'articolo 11-ter della L.R. 21 novembre 1974, n. 70.
Modificata con la L.R. 10 marzo 1987, n. 18);
d) legge regionale 5 marzo 1997, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 21
novembre 1974, n. 70 e successive modificazioni e integrazioni in materia di
mostre e fiere).
Note:
NOTE
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge della Giunta regionale 29 novembre 2004, n. 17
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 7 dicembre 2004, n. 416
Proponente:
Assessore Susanna Cenni
Assegnata alla 3^ Commissione consiliare (parere referente)
Messaggio della Commissione in data 21 gennaio 2005
Approvata in data 26 gennaio 2005
Divenuta legge regionale 4/2005 (atti del Consiglio)
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Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Toscana.
Firenze, 31 gennaio 2005
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta
del 26.01.2005.