Primo piano

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3 dicembre 2004
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PRIMO PIANO

 

Una Costituzione per l'Europa

 

Il prossimo 29 ottobre, sarà firmata a Roma la Costituzione per l'Europa. Un accordo è stato raggiunto lo scorso 18 giugno dai Capi di Stato e di Governo dei 25 Stati membri dell'Unione europea. L'entrata in vigore è prevista il 1° novembre 2006 se e solamente se tutti gli Stati l'avranno ratificata per via parlamentare o per via referendaria. Due disposizioni della Costituzione entreranno tuttavia in vigore ulteriormente, ossia nel 2009 per quanto riguarda la definizione della maggioranza qualificata e nel 2014 per la composizione ridotta della Commissione europea.

 

 

ALCUNI QUESITI GENERALI

 

Cosa succederà se la Costituzione non sarà ratificata da uno Stato?

L'entrata in vigore della Costituzione è sottoposta alla sua ratifica unanime da parte dei 25 Stati membri. Il rigetto da parte di un solo paese impedirà la sua entrata in vigore. In tal caso il Trattato di Nizza rimarrà di applicazione.

 

La Costituzione crea uno Stato federale?

No. La Costituzione permette ad ogni Stato membro di ritirarsi sovranamente dall'Unione. La Costituzione non prevede la creazione di un esercito europeo, di una polizia europea e di una nazionalità europea, ma solamente una cittadinanza dell'Unione che si aggiunge a quella nazionale.

 

Si potrà riesaminare facilmente la Costituzione?

Per un riesame della Costituzione, occorre l'unanimità. E' pertanto difficile modificarla in un'Europa ampliata. Tuttavia, procedure più flessibili sono previste in alcuni settori e l'esistenza delle cooperazioni rafforzate permetterà di andare avanti senza che un riesame sia necessario.

 

 

STRUTTURA DEL TESTO

 

La Costituzione europea sostituisce con un testo unico l'insieme dei trattati esistenti, riprendendo alcune disposizioni del trattato di Roma (1957), dell'Atto Unico (1986) e dei trattati di Maastricht (1992), di Amsterdam (1997) e di Nizza (2001). La Costituzione instaura una rifusione completa del funzionamento dell'Ue eliminando la struttura basata sui tre pilastri (affari comunitari, politica estera e di sicurezza comune, giustizia ed affari interni), istituita dal trattato di Maastricht. Il testo finale è composto da un breve preambolo e di quattro parti. Vari protocolli e dichiarazioni interpretative vi sono allegati.

 

Preambolo

Come nel trattato di Roma, il Preambolo della Costituzione richiama un'Unione sempre più stretta dei popoli europei. Non c'è nessun riferimento a Dio o al cristianesimo ma sono evocate le eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa.

 

Prima parte

La Prima parte enuncia le principali disposizioni dell'architettura costituzionale dell'Unione. Il Titolo I istituisce l'Unione europea e definisce i suoi valori e i suoi obiettivi. Esso conferisce anche all'Unione la personalità giuridica. Il Titolo II è dedicato ai diritti fondamentali ed alla cittadinanza dell'Unione. Il Titolo III tratta della ripartizione delle competenze dell'Unione e dell'organizzazione dei poteri al suo interno. Il Titolo IV definisce le istituzioni (Consiglio dei Ministri, Commissione europea e Parlamento europeo) e gli organi dell'Unione (Banca centrale europea, Corte dei conti, Comitato delle Regioni e Comitato economico e sociale), e contiene diverse innovazioni maggiori sul funzionamento delle istituzioni. Il Titolo V è dedicato agli strumenti giuridici e alla definizione di alcune politiche comuni; il Titolo VI ai principi democratici del funzionamento dell'Unione; il Titolo VII  ai principi di bilancio; il Titolo VIII all'azione dell'Unione e del suo ambiente circostante; il Titolo IX all'appartenenza dell'Unione (definizione delle regole di adesione, di esclusione e di ritiro).

 

Seconda parte

La seconda parte della Costituzione comprende la Carta dei Diritti fondamentali adottata a Nizza nel 2000. Essa enuncia cinque settori di diritto: dignità – libertà – parità – solidarietà – cittadinanza. Essa istituisce inoltre dei diritti politici specifici alla cittadinanza europea e  dei diritti economici e sociali, riprendendo quelli enunciati dalla Carta comunitaria dei Diritti sociali dei Lavoratori adottata nel 1989. La Carta dei Diritti fondamentali acquisisce in tal modo un valore giuridico vincolante per le istituzioni dell'Unione e per gli Stati membri quando applicano il diritto dell'Unione.

Terza parte

La terza parte comprende le politiche dell'Unione e il suo funzionamento, raggruppando e chiarendo un numero importante delle disposizioni dei trattati attuali. Nell'ambito del Titolo II sulle politiche e le azioni interne, il Capitolo I è dedicato al mercato interno (funzionamento del mercato, libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, regole della concorrenza e disposizioni fiscali). Il Capitalo II tratta della politica economica e monetaria. Il Capitolo III tratta di diverse politiche (occupazione, politica sociale, coesione territoriale, agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, reti transeuropee, ricerca e sviluppo tecnologico e energia). Il Capitolo IV è dedicato alla sicurezza interna e alla giustizia (controllo alle frontiere, asilo e immigrazione, cooperazione giudiziaria e di polizia). Il Capitolo V tratta dei settori in cui l'Unione interviene in sostegno o in complemento (sanità, industria, cultura, turismo, istruzione, gioventù, sport, formazione professionale, protezione civile e cooperazione amministrativa). Nell'ambito del Titolo V, trattasi dell'azione esterna dell'Unione, il Capitolo II è dedicato alla politica estera e di sicurezza comune, il Capitolo III alla politica commerciale comune, il Capitolo IV alla cooperazione con i paesi terzi e all'aiuto umanitario. Il Titolo VI definisce le basi giuridiche necessarie alle istituzioni europei per condurre le politiche comunitarie.

 

Quarta parte

La quarta parte riguarda le disposizioni generali e finali della Costituzione. Essa tratta anche delle questioni maggiori dell'adozione e del riesame del testo. Il riesame potrà avere due forme diverse: una procedura lunga (convocazione di una convenzione, poi di una conferenza intergovernativa ed infine ratifica unanime dagli Stati membri) o una procedura semplificata (accordo unanime del Consiglio europeo e approvazione del Parlamento europeo).

 

 

IL CONTENUTO

 

Cosa fa l'Unione?

Il modo di sviluppo economico si basa sulla libera concorrenza, ma nuovi obiettivi sono definiti, in particolare: la piena occupazione, il progresso sociale, lo sviluppo sostenibile e il rispetto dell'ambiente, la coesione territoriale, il progresso scientifico e tecnico e la diversità culturale e linguistica (articolo 1-3).

 

La Costituzione erige i parlamenti nazionali a custodi delle competenze nazionali poiché essi potranno chiedere alla Commissione europea di ritirare una proposta legislativa che essi considererebbero contraria al rispetto del principio di sussidiarietà (Parte I, titolo III, articolo 1-11).

 

La Costituzione chiarisce la ripartizione delle competenze tra l'Ue e gli Stati membri:

 

ü       Le competenze esclusive dell'Unione: Unione doganale – Istituzione delle regole di concorrenza – Politica monetaria nella zona euro – Conservazione delle risorse biologiche del mare – Politica commerciale comune (Parte I, titolo III, articolo 1-13);

ü       Le competenze condivise: - Mercato interno – Alcuni aspetti della politica sociale – Coesione economica sociale e territoriale – Agricoltura e Pesca – Ambiente – Protezione dei consumatori – Trasporti – Reti transeuropee – Energia – Spazio di libertà e di sicurezza – Poste in gioco comuni di sanità pubblica – Poste in gioco comuni della ricerca e delle sviluppo e dello spazio – Alcuni aspetti della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario (Parte I, titolo III, articolo 1-12)

ü       Le azioni di sostegno: Protezione e miglioramento della salute dell'uomo – Industria – Cultura – Turismo – Istruzione, gioventù, sport e formazione professionale – Protezione civile – Cooperazione amministrativa (Parte I, titolo III, articolo 1-14). In tali settori, l'Unione interviene solamente per coordinare e completare le azioni degli Stati membri. Essa non può armonizzare le legislazioni nazionali.

 

Nuova architettura dei poteri

Per garantire un ottimo funzionamento delle istituzioni nell'ambito di un'Unione ampliata a 25 membri e più, il progetto di Costituzione vuole rafforzare la legittimità e l'efficienza delle istituzioni che la compongono. Il progetto non stravolge l'equilibrio istituzionale esistente ma introduce due novità importanti: una presidenza più stabile del Consiglio europeo ed un ministro degli Affari esteri.

 

Il Parlamento europeo (Articolo 1-20)

I poteri del Parlamento europeo sono aumentati, la Costituzione estende a nuovi settori il campo di applicazione della procedura di co-decisione. Salvo disposizioni contrarie, il Pe statuisce alla maggioranza dei suffragi espressi. Il Parlamento mantiene la facoltà di censurare la Commissione (occorre riunire la maggioranza dei membri e i due terzi dei suffragi espressi). I poteri legislativi e di bilancio del Pe, unitamente al Consiglio sono riaffermati. I poteri di bilancio del Pe sono estesi a tutte le spese. Pertanto la distinzione tra spese obbligatorie (spese agricole) e spese non obbligatorie è stata abolita. In caso di disaccordo tra Consiglio e Pe, ambedue dovranno decidere, in materia di bilancio, nell'ambito di un comitato di conciliazione entro 21 giorni. Se non giungono ad un accordo, la Commissione europea dovrà presentare una nuova proposta di budget.

Esso elegge il mediatore europeo e può decidere l'istituzione di commissioni d'inchiesta temporanei per esaminare le accuse di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione. Il numero preciso di seggi attribuiti ad ogni Stato membro sarà fissato prima delle elezioni europee del 2009; in ogni modo, il numero massimo dei Parlamentari sarà di 750 membri, contro i 732 attuali. In base alla popolazione, gli Stati membri avranno un minimo di 6 deputati ed un massimo di 96.

 

Il Consiglio europeo (Articolo 1-21 e 1-22)

Con il progetto di Costituzione, si pone fine alla presidenza a rotazione attualmente in vigore, in virtù del quale il Consiglio europeo è presieduto dallo Stato membro che esercita durante sei mesi la presidenza dell'Unione. La Costituzione crea una funzione permanente di presidente del Consiglio europeo, eletto per una durata di due anni e mezzo (rinnovabile una volta). Sarà un vero e proprio presidente e non il rappresentante del suo governo poiché non potrà esercitare nessun mandato nazionale durante il periodo delle sue funzioni.

 

Il Consiglio dei Ministri (Articolo 1-23)

La sua composizione (un rappresentante per paese) è diversa secondo i temi trattati. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione di quella degli Affari esteri, è assicurata dai rappresentanti degli Stati membri al Consiglio secondo un sistema di pari rotazione (ogni 6 mesi).

 

La Commissione europea (Articolo 1-26)

Dall'origine, la Commissione è composta da due commissari per i grandi paesi e da un solo per i piccoli paesi. Il trattato di Nizza ha ridotto il numero dei Commissari ad uno per paese, qualunque sia il suo peso demografico. Tale regola si applicherà al 1° novembre 2004 e  al 1° novembre 2009. Il progetto di Costituzione prevede che a partire del 2014, la Commissione avrà il suo numero di membri ridotto (per un'Europa a 27, ci saranno solo 18 commissari), la loro rotazione dovendo nel contempo garantire una parità di trattamento tra tutti i paesi e rispecchiare "in modo soddisfacente il ventaglio demografico e geografico dell'insieme degli Stati membri". La Commissione europea è responsabile davanti al Parlamento europeo, che elegge il Presidente della Commissione e approva collegialmente la lista dei commissari.

 

Il Ministro degli Affari esteri (Articolo 1-28)

La creazione della funzione di ministro degli affari esteri è una delle principali innovazioni del progetto di Costituzione. Essa mira a dare maggior coerenza all'azione esterna dell'Europa, sia in campo politico che economico. Il ministro avrà un doppio ruolo, egli eserciterà i compiti attualmente attribuiti a due persone: il segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la PESC ed il commissario responsabile delle Relazioni esterne. Egli presiederà il Consiglio dei Ministri degli Affari esteri e controllerà la coerenza dell'azione esterna dell'Unione. Sarà inoltre una dei vice Presidente della Commissione europea.

 

La Corte di Giustizia dell'Unione europea (articolo 1-29)

La Corte ha il compito di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione. Le sue competenze coprono i litigi tra gli Stati membri, tra l'Unione ed uno Stato membro, un'istituzione o una persona fisica o morale. Essa controlla la legalità delle leggi europei nonché gli atti degli organi dell'Unione. Essa è anche competente per rispondere a delle questioni d'interpretazione del diritto comunitario nell'ambito di un litigio in istanza davanti una giurisdizione nazionale. Tale competenza, chiamata "pregiudiziale" è essenziale per garantire un'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione su tutto il territorio.

 

Gli organi consultivi dell'Unione (Articolo 1-32)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle regioni e da un Comitato economico e sociale che esercitano delle funzioni consultative. I membri di tali Comitati sono fissati ad un massimo di 350 e nominati dal Consiglio per cinque anni.

 

I diritti dei cittadini

 

La cittadinanza europea e i simboli dell'Unione (Articolo 1-10, § 1)

La Costituzione europea stabilisce i diritti che derivano dalla cittadinanza europea: diritto di libera circolazione e di libero soggiorno, di voto e di eleggibilità all'elezione del Parlamento europeo e alle elezioni municipali nello Stato membro dove si risiede, diritto di beneficiare di una protezione diplomatica dalle autorità di ogni Stato membro, di rivolgere delle petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo e di rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dell'Unione e di ricevere una risposta nella stessa lingua. L'Unione possiede la sua bandiera, il suo inno, la sua moneta e la sua giornata europea, essa avrà inoltre una divisa – "Unita nella diversità" – simbolo della pluralità dei suoi membri e della loro volontà di operare insieme nella realizzazione di obiettivi comuni.

La "costituzionalizzazione" della Carta dei Diritti fondamentali (Parte II, Preambolo)

Adottata a Nizza nel 2000, la Carta dei Diritti fondamentali è stata inserita nella Costituzione e acquisisce in tal modo un valore giuridico vincolante per le istituzioni dell'Unione come per gli Stati membri quando attuano il diritto dell'Unione. La Carta enuncia cinque settori di diritti: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà e cittadinanza. Il preambolo della Carta enuncia sia il posto centrale dedicato alla persona sia il rispetto di ognuno degli Stati membri. La Carta enuncia un nuovo diritto: il diritto all'integrità. Esso proibisce le pratiche eugenetiche, il commercio del corpo umano e la clonazione riproduttiva. La clonazione terapeutica è lasciata alla decisione degli Stati membri. Essa proclama anche il diritto alla formazione lungo tutta la vita e la gratuità dell'insegnamento obbligatorio. La principale innovazione riguarda tuttavia il riconoscimento dei diritti sociali. L'Unione riconosce pertanto per la prima volta il diritto di sciopero nonché il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, ai servizi sociali e a una buona amministrazione.

 

Procedure decisionali

 

La Costituzione fa del voto alla maggioranza qualificata la regola e del voto all'unanimità l'eccezione.

 

Il voto all'unanimità

L'unanimità continuerà ad applicarsi nei settori della fiscalità e della sicurezza sociale; in alcune aree del commercio dei servizi, della proprietà intellettuale dell'investimento; in alcune aree della politica ambientale, delle misure antidiscriminatorie, della legislazione europea sui fondi di coesione (dal 1° gennaio 2007); in alcune aree della politica sull'immigrazione e in numerosi settori della politica estera, di sicurezza e di difesa. La legislazione sulle risorse proprie, le prospettive finanziarie e i riesami futuri della Costituzione dovranno essere anch'essi adottati all'unanimità. Il nuovo sistema di voto si applicherà dal 1° novembre 2009.

 

Il voto alla maggioranza qualificata (articolo 1-25, § 1 & 2)

L'estensione del voto a maggioranza qualificata dimostra una volontà più efficiente del sistema decisionale in un'Europa ampliata. Il tratto di Nizza prevedeva un sistema complesso e poco leggibile di ponderazione dei voti che ogni allargamento obbligava a ridefinire e che approfittava agli Stati meno popolati. La Costituzione adotta un nuovo modo di calcolo della maggioranza qualificata, definito da una doppia maggioranza: quella del numero di Stati membri e quella della popolazione. Tale sistema attenua la sovra rappresentazione degli Stati meno popolati, che rappresentano oggi il 30% della popolazione ma il 50% dei voti. Dal 1° novembre 2009, sarà attuato il meccanismo in base al quale la maggioranza qualificata necessaria per le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri Ue sarà basata su almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici che rappresentino almeno il 65% della popolazione complessiva dell'Unione. La minoranza di blocco dovrà comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. Quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del Ministro degli affari esteri dell'Unione, per la maggioranza qualificata occorreranno il 72% dei membri del Consiglio che rappresentano almeno il 65% della popolazione dell'Unione. Il Consiglio può anche decidere (articolo 4-444) di sua iniziativa e all'unanimità di passare al voto a maggioranza qualificata attraverso il meccanismo della clausola passerelle che presenta il vantaggio di fare una modifica del processo decisionale senza dover utilizzare una procedura lunga e complessa di riesame della Costituzione.

 

La gerarchia delle norme europee (Articolo 1-33, § 1)

La Costituzione introduce una gerarchia delle norme europee semplificando considerevolmente gli strumenti giuridici il cui numero passa da 15 a sei, ossia: la legge europea, la legge-quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea, le raccomandazioni ed i pareri.

 

Le cooperazioni rafforzate (Articolo 1-44, § 1&2)

La Costituzione riprende e sviluppa le cooperazioni rafforzate, instaurate dal trattato di Amsterdam al fine di favorire una cooperazione più stretta tra gli Stati che auspicano di andare avanti più velocemente ed in modo più ambizioso sulla via dell'integrazione europea in un settore corrispondente agli obiettivi dell'Unione ma che non rileva delle sue competenze esclusive. La cooperazione rafforzata può essere stabilita in tutti i settori coperti dalla Costituzione ad eccezione dei settori di esclusiva competenza e della politica estera e di sicurezza comune. L'autorizzazione per l'uso della cooperazione rafforzata deve essere garantita da una decisione europea del Consiglio, su proposta della Commissione europea e dopo il consento del Parlamento.

 

La governance economica

La Costituzione propone grossi progressi in materia di coordinamento delle politiche economiche, in particolare nella zona euro.

 

Il principio di stabilità dei prezzi (articolo 1-3)

Il testo è molto chiaro: la piena occupazione e il progresso sociale fanno parte degli obiettivi dell'Ue, ma, in tale settore, i risultati possono essere raggiunti solo sviluppando un'economia competitiva.

Le politiche economiche (Artiche 1-15)

La Costituzione prevede che la Commissione, come prima, possa rivolgere ai paesi membri, che si allontanerebbero delle politiche comuni, degli "avvertimenti". Il Consiglio può da parte sua fare delle "raccomandazioni" allo Stato interessato.

 

Il coordinamento nella zona euro

Quattro misure contribuiscono all'affermazione di un "Governo economico" nella zona euro:

 

ü       Decisioni prese alla maggioranza qualificata nell'ambito del Consiglio EcFin: nella zona euro, la governance prevede l'adozione, alla maggioranza qualificata, di misure miranti a rafforzare il coordinamento della disciplina di budget e la sorveglianza di questa. Per l'adozione di tali misure dal Consiglio EcFin, possono solo votate i paesi membri della zona euro;

ü       Un presidente stabile alla testa dell'Eurogruppo: Un protocollo sull'Eurogruppo prevede l'elezione da parte dei ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro, di un presidente per un mandato di due anni e mezzo. Tale disposizione è stata oggetto di un'anticipazione con la designazione del Lussemburghese Jean-Claude Juncker alla presidente dell'Eurogruppo (1 ° gennaio 2005);

ü       Verso una rappresentazione unificata della zona euro: l'articolo 3-196 della Costituzione apre la via ad una rappresentanza unificata della zona euro nell'ambito delle organizzazioni e conferenze finanziarie internazionali, come il Fondo Monetario Internazionale (FMI);

ü       Misure relative al patto di stabilità e di crescita e alla lotta contro i deficit pubblici: l'articolo 3-184 è in modo particolare dedicato alla lotta contro i deficit pubblici eccessivi e mantiene il meccanismo di sanzione contro gli Stati che sorpassano la soglia del 3% del PIL, anche se la Commissione dispone in tale settore solo del potere di presentare semplici raccomandazioni al Consiglio. Sull'applicazione del patto di stabilità e di crescita, una dichiarazione allegata alla Costituzione invita gli Stati membri a trarre vantaggio dei periodi di ripresa economica e di forte crescita per adottare una politica virtuosa e consolidare le loro finanze pubbliche al fine di essere in misura di far fronte ad un eventuale cambiamento congiunturale.

 

Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia

La Costituzione generalizza il voto alla maggioranza qualificata alle misure relative al controllo alle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione (Articoli 3-257, 3-267, 3-266). In materia di sicurezza interna (articoli 3-261 e 3-262) e di criminalità (articolo 3-271), la Costituzione prevede l'adozione alla maggioranza qualificata di regole di procedure penale nonché di regole minime che definiscono le infrazioni e le sanzioni per un certo numero di "eurocrimini" (terrorismo, traffico di droga, riciclaggi, etc.) la cui lista è definita dalla Costituzione ed estensibile all'unanimità. La Costituzione apre anche la possibilità di istituire una procura europea competente nella ricerca, nel perseguimento e nel rinvio in giudizio degli autori di infrazioni che colpiscono gli interessi finanziari dell'Unione. La decisione di creare tale procura dovrà essere presa all'unanimità e il Consiglio europeo potrà decidere di estenderne la competenza alla lotta contro la criminalità grave e transfrontaliere.

 

Le nuove disposizioni sociali

 

Gli obiettivi sociali (Articolo 1-3)

Rispetto ai precedenti trattati, la piena occupazione, la lotta contro l'esclusione sociale, lo sviluppo sostenibile, la giustizia sociale e l'economia sociale di mercato sono stati aggiunti nella Costituzione.

 

La clausola sociale (Articolo 3-117)

Tale clausola si applica all'insieme delle politiche dell'Unione e permette di annullare qualsiasi atto dell'Unione che non prende in conto la dimensione sociale.

 

 Il Vertice europeo per l'occupazione (Articolo 1-48)

Il vertice sociale tripartito che riunisce regolarmente il presidente del Consiglio europeo, il presidente della Commissione e i partner sociali è riconosciuto in quanto strumento di dialogo sociale europeo.

 

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

La Carta dei diritti fondamentali fa parte della Costituzione, ciò significa che ogni lavoratore europeo che non vedrebbe i suoi diritti rispettati può andare davanti al giudice. Le istituzioni dell'Unione devono imperativamente rispettare tali diritti: Libertà di riunione e di associazione (articolo 2-72), Libertà di lavorare (articolo 2-75), Non discriminazione (Articolo 2-81), Parità tra uomini e donne (Articolo 2-83), Diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nell'ambito dell'impresa (Articolo 2-87), Diritto di negoziato e di azioni collettive (Articolo 2-88), Protezione in caso di licenziamento ingiustificato (Articolo 2-90), Condizioni di lavoro giusti e equo (Articolo 2-91), Sicurezza sociale e aiuto sociale (Articolo 2-94).

 

Per la quasi totalità delle decisioni relative alle disposizioni di carattere sociale, il voto si tiene a maggioranza qualificata. Per alcune disposizioni relative al licenziamento, alla rappresentazione sindacale, ai lavoratori dei paesi terzi, il passaggio al voto a maggioranza qualificata suppone una decisione di principio preliminare del Consiglio all'unanimità. Sole le disposizioni relative alla sicurezza sociale rimangono sottoposte alla regola dell'unanimità.

 

I servizi pubblici (Articolo 3-122)

La Costituzione permette di adottare una legge europea fissando i principi ei servizi pubblici. Solo i servizi pubblici di interesse economico generale sono interessati, l'Unione non interviene in materia di servizi pubblici amministrative (come la polizia o la giustizia).

 

Il testo del progetto della Costituzione è reperibile al seguente indirizzo Internet: http://www.europa.eu.int/comm/press_room/presspacks/constit/index_fr.htm

 

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