Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

A cosa serve e come richiedere il certificato che attesta la regolarità contributiva e assicurativa di un’azienda o di un lavoratore autonomo nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili.

Il Durc è l’acronimo di Documento Unico di Regolarità Contributiva. Si tratta di un certificato che attesta la posizione regolare di un soggetto in termini di contributi previdenziali e assistenziali, nei confronti quindi di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili. Le aziende possono richiederlo per dimostrare la loro conformità e ottenere il via libera in diverse situazioni, come partecipare a gare d’appalto o accedere ad agevolazioni. 

Dal 1° luglio 2015, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, la verifica della regolarità contributiva avviene esclusivamente per via telematica e in tempo reale. L'esito positivo della verifica di regolarità genera il DURC online, che una validità di 120 giorni dalla richiesta.

In caso di irregolarità, ciascuno degli enti provvede a trasmettere tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito medesimo.

Chi ha l'obbligo di presentare il DURC

Il Documento di regolarità contributiva è obbligatorio:

  • negli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi: per tutte le fasi di partecipazione, aggiudicazione provvisoria e definitiva, stipula contratto, per ogni pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, per il certificato di collaudo, per quello di regolare esecuzione, per la verifica di conformità e il pagamento del saldo finale (sono invece escluse le minute spese economali come l'acquisto del giornale dall'edicola, di un libro o di una penna/matita dal cartolaio);
  • nell'edilizia privata: per la richiesta di permesso di costruire, nella presentazione della SCIA, relativamente alla Ditta appaltatrice dei lavori principali, dei subappaltatori e di tutte le imprese a cottimo. Il DURC deve essere presentato prima dell’inizio lavori;
  • per il rilascio dell'attestazione SOA (Società di attestazione aziendali);
  • per l'iscrizione all’albo fornitori;
  • per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Cosa contiene il DURC

Il sistema DURC permette di verificare in tempo reale la regolarità contributiva di un soggetto tramite un’unica interrogazione nei database di INPS, INAIL e Casse edili. Il Documento viene generato in formato PDF e non è modificabile.

Al suo interno contiene i seguenti dettagli minimi:

  • denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del soggetto oggetto della verifica;
  • iscrizione a INPS, INAIL e Casse edili;
  • dichiarazione di regolarità;
  • numero identificativo, data di verifica e scadenza di validità.

L’esito della verifica viene comunicato sull’indirizzo PEC registrato dal richiedente durante l’accesso al servizio DURC online. In caso di irregolarità, il Documento indica gli importi a debito e le cause che possono attivare l’intervento sostitutivo da parte delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni procedenti, come previsto dalla normativa vigente (all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, oggi regolato dall’articolo 30, commi 5 e 5-bis, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’articolo 31, commi 3 e 8-bis, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).

Richiedere il DURC online: come fare

uomo che compila documento DURC

La richiesta di verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. La verifica viene effettuata automaticamente e in tempo reale. A seconda di chi richiede cambiano le modalità di accesso al servizio DURC online. Le pubbliche amministrazioni, quelle procedenti e concedenti e le SOA possono accedere attraverso il portale dell'INPS o dell'INAIL. Le imprese i lavoratori autonomi accedono invece a seconda della loro posizione contributiva, quindi delegano l'adempimento a chiunque vi abbia interesse. Le banche e gli intermediari finanziari solo previa delega del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.

In caso di delega, è necessario un atto apposito che andrà comunicato dal delegante agli istituti. Dovrà poi essere conservato dal soggetto delegato che effettua la verifica sotto la propria responsabilità.

I consulenti del lavoro, i soggetti di cui all'articolo della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e gli altri soggetti abilitati da norme speciali allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto dell'interessato possono effettuare la verifica di regolarità per conto dei soggetti a cui hanno delegato.

Funzionalità pre-DURC

L’INPS, con un comunicato stampa del 28 giugno 2024, ha reso noto il rilascio di nuove funzionalità della piattaforma “VeRA” riguardanti la regolarità contributiva. Le novità applicative, disponibili dal 24 giugno scorso, consentono alle aziende e agli intermediari una gestione anticipata delle situazioni di irregolarità e delle evidenze che possono incidere sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva.

Nel processo di gestione interattiva dell’eventuale situazione di irregolarità, la funzionalità "pre-DURC", prevede l’invio all’intermediario della notifica via PEC, e-mail o SMS, 30 o 15 giorni prima della scadenza del DURC regolare, di un ticket collegato alla verifica VeRA generata in automatico dal sistema.

L’attivazione degli interventi finalizzati alla normalizzazione delle posizioni contributive, con particolare riguardo a quelle che presentano maggiore complessità, è affidata alle sedi territoriali dell’Istituto.

L’INPS ha inoltre spiegato che le nuove funzionalità favoriscono una maggiore semplificazione, prevenzione e condivisione delle responsabilità tra l’Istituto, le aziende e gli intermediari, consentendo un più elevato livello di servizio in grado di dare adeguate risposte agli attori del sistema, in particolare nell’ambito della contrattualistica pubblica e privata nonché per le erogazioni di contributi, benefici e agevolazioni.

L’obiettivo della piattaforma è infatti quello di creare le condizioni necessarie per poter conoscere in anticipo la situazione contributiva della propria azienda, e del relativo DURC, in modo tale da poter consentire un intervento mirato e tempestivo, al fine di garantire la regolarità senza soluzione di continuità nonché per evitare che si possa determinare l’esito negativo della stessa.

Documentazione necessaria

L'accesso al portale deve essere effettuato tramite SPID, CNS o CIE, oltre all'username ed alla password (il servizio è infatti riservato agli utenti registrati). Il sistema DURC online consente la verifica in tempo reale tramite un'unica interrogazione negli archivi di INPS, INAIL e Casse edili. Basterà indicare solo il codice fiscale del soggetto da verificare. Di seguito la modulistica necessaria.

Modelli in pdf da utilizzare per Stazione appaltante/AP:

Modello in pdf da utilizzare per l'abilitazione con profilo Società organismo di attestazione:

Tempistiche, durata e rinnovo

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni, ma in alcuni casi possono esserci termini diversi. Consulta la tabella pdf con i termini superiori ai trenta giorni.

Il documento di regolarità viene generato in formato pdf ed è denominato “Durc OnLine” che ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione. Se il sistema non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, la richiesta sarà inviata ad istruttoria alle sedi territoriali degli enti, che invieranno tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

Sanzioni per irregolarità o non conformità del documento

Negli appalti l'irregolarità del Documento comporta l'esclusione della gara o la non aggiudicazione oppure la non stipula del Contratto e ne va data comunicazione all'Autorità. La stazione appaltante deve inoltre effettuare una verifica, anche in contraddittorio con la ditta, per accertare che in merito all'irregolarità riscontrata, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di un condono previdenziale oppure ottenuto una rateizzazione del debito. In tali casi la ditta è considerata in regola con gli obblighi contributivi. Prima di rilasciare un DURC irregolare gli Enti Previdenziali devono però invitare l’impresa a regolarizzarsi entro 15 giorni dalla data della comunicazione.

Sempre secondo la normativa italiana, è previsto che per la partecipazione alle gare d'appalto o per le verifiche di un'autocertificazione in fase di gara il rilascio della DURC non viene ostacolato da uno scostamento inferiore al 5% tra le somme dovute e quelle versate o comunque inferiore a 100 euro, fermo restando l’obbligo di effettuare il versamento entro 30 giorni dal rilascio del Documento. Anche per i casi di certificati di regolarità rilasciati in presenza di scoperture "non gravi", rimane l'obbligo per le imprese di versare l'importo dovuto nei 30 giorni successivi.

Gli Istituti Previdenziali sono quindi tenuti ad invitare l'impresa a sanare la propria posizione debitoria entro il termine stabilito. In caso di mancato pagamento sanatorio l’irregolarità sarà dichiarata nei DURC rilasciati in occasione delle successive fasi dell’appalto. 

Nell'edilizia privata, in caso di Documento irregolare viene sospeso il rilascio del Permesso di costruire. In alternativa si ordina la sospensione dei lavori in caso di presentazione di una SCIA o in caso di irregolarità del DURC relativi alle impresse subappaltatrici o che hanno ricevuto affidamenti a cottimo. Per la prosecuzione delle pratiche si deve sempre attendere la presentazione di un nuovo DURC regolare. 

Normativa

Di seguito le fonti normative che regolano il Documento unico di regolarità contributiva (DURC): 

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